A cura di Antonio Ciccia Messina
Notizie standard per gli assicurati, con informazioni concise sui contratti. Stop al linguaggio contorto e semaforo verde alla chiarezza. Ancora una volta, ancora un decreto legislativo, il n. 68/2018 sulla distribuzione assicurativa, che attua la direttiva Ue 2016/97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2018, e in vigore dal 1° luglio, si occupa della possibilità per gli utenti assicurativi di capire che cosa stanno per firmare.
Garantita anche la possibilità di rivolgersi, con poca spesa, a un Arbitro assicurativo, per chiudere bonariamente le controversie.
Ma vediamo di analizzare le principali novità del decreto, in vigore dal 2 luglio 2018.

Soluzione stragiudiziale. Le compagnie devono aderire a sistemi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti con l’utenza, e questo per tutti i contratti di assicurazione, nessuno escluso.
Per tutte le liti connesse alle assicurazioni, compresi i risarcimenti, la volontà del legislatore è di fare in modo che l’assicurato o l’avente diritto e le compagnie trovino un accordo bonario.
Il decreto legislativo, dunque, prevede l’obbligo delle compagnie di aderire alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie da definire con decreto ministeriale, su proposta dell’Ivass.
Le disposizioni introdotte non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento di tutela dei diritti previsti dall’ordinamento (articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni). È contestualmente modificata, per motivi di coordinamento, la disciplina generale sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie prevista dal Codice del consumo.
Tornando alle disposizioni del decreto in esame, va rilevato che tocca un a un decreto attuativo del Mise determinare i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.
Le controversie interessate sono quelle relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione.
Quanto ai criteri generali delle procedure conciliative, il decreto si limita a indicare i principi di rapidità, l’economicità e effettività della tutela.
La scelta delle procedure stragiudiziali non è una novità assoluta. È questa la ragione per la quale il decreto si preoccupa di tenere ferma l’applicazione di altre forme di soluzioni stragiudiziali, quali la media conciliazione (dlgs 28/2010) e altri strumenti simili previsti dall’ordinamento.
Sempre in questa direzione va la norma sulle informazioni che l’utente deve avere durante le trattative: tra queste sono richiamate quelle relative alla procedure stragiudiziali.
L’istituzione del sistema di risoluzione alternativo delle controversie assicurative, verrà attuato nella forma di Arbitro assicurativo (analoga a quanto previsto per il settore bancario e finanziario (Abf).
Al riguardo si prevede che una parte dei costi sia coperta con una contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che dovrà essere disciplinata con un decreto ministeriale.
Nella Relazione tecnica al decreto legislativo si legge che tale contributo non copre le spese di istruttoria dell’Arbitro, ma può funzionare come deterrente ai ricorsi seriali o pretestuosi. Per i ricorsi davanti all’Abf è attualmente prescritto un contributo obbligatorio di 20 euro per le spese della procedura.

Documento informativo standard. Il decreto legislativo prevede l’obbligo di redigere un documento informativo standardizzato idoneo a fornire in modo chiaro e semplice le informazioni chiave sui prodotti assicurativi e ad agevolarne la comparabilità.
Il formato del documento standardizzato è definito dal regolamento di esecuzione n. 2017/1469 dell’11 agosto 2017 della Commissione europea; eventuali personalizzazioni non possono essere inserite nel documento informativo ma esclusivamente negli altri documenti precontrattuali e contrattuali.
Sono previsti tre tipi di documenti informativi standard: il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi; il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita; il documento informativo per i prodotti di investimento.
Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi è un documento sintetico e autonomo e non deve confondere con grafica e colori.
Deve contenere, tra le altre indicazioni, una sintesi dei rischi esclusi; le modalità e la durata di pagamento dei premi; le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento; gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento.
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