IL VOSTRO QUESITO

Nelle classiche polizze incendio della casa è risarcibile il danno da incendio al fabbricato provocato dalle fiamme innescate o accidentalmente o da dolo ma provenienti dai boschi o dai campi posti nelle vicinanze?

L’ESPERTO RISPONDE


La polizza incendio di norma copre i danni materiali causati a beni mobili o immobili, di proprietà dell’assicurato o comunque contenuti nei locali assicurati, da incendio, fulmine, esplosione e scoppio più eventuali altre garanzie prestabili con patto espresso e pagamento di sovrappremio.
Per incendio si intende “la combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi”.
Fino a tutto la prima metà degli anni ’90 del secolo scorso, sulla base di queste premesse, l’assicurazione contro l’incendio garantiva sempre anche l’incendio doloso di terzi, come prevede il primo comma dell’art. 1900 del Codice Civile, che esclude solo il dolo dell’assicurato, del contraente e del beneficiario.
A decorrere dalla seconda metà degli anni ’90, la quasi generalità delle società assicuratrici ha escluso dalla garanzia base l’incendio doloso causato da terzi, che viene ora assicurato con patto espresso, sovrappremio e applicazione di uno scoperto.
Qualche altra società si è inventata qualche altra esclusione delle garanzie.
Alla luce di quanto sopra, riteniamo che, salva esclusione espressa prevista nelle C.G.A. a noi non pervenute, i danni da incendio scoppiato in boschi o campi aderenti l’immobile assicurato possano essere in garanzia, a meno che esso non possa ricondursi a dolo di terzi.