IL VOSTRO QUESITO

In base al reg. Isvap vige obbligo di stampa di preventivo personalizzato, con premio, sconti, provvigioni etc. La nuova procedura dell’agenzia NON lo consente e permette di stampare solo la proposta che prevede l’acquisizione della privacy. L’agenzia è passibile di sanzione in caso di segnalazione di mancata consegna di preventivo come da regolamento?

L’ESPERTO RISPONDE


Il Regolamento 23/2008 dell’Isvap definisce obblighi e comportamenti a carico delle imprese e degli intermediari nell’ambito dell’informativa e della trasparenza.
Tra gli obblighi l’ente di vigilanza dispone la consegna al cliente di un preventivo personalizzato, in relazione all’assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti a motore, con le seguenti caratteristiche:
“Art.5 Reg.23:…..omissis……
3. Il preventivo indica:
a) il premio globale richiesto per la copertura;
b) la misura della provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario operante in
rapporto diretto con l’impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in
relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati; la provvigione è espressa in
valore assoluto; inoltre, a fini di comparabilità, viene indicato il peso percentuale di
detta provvigione sul premio globale. Le imprese specificano in nota che la
percentuale è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio
globale;
c) l’eventuale sconto complessivamente applicato dall’impresa e dall’intermediario.
Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici
di particolare rilievo.
4. Ogni preventivo riporta un codice, assegnato secondo procedure prestabilite dall’impresa,
che ne consenta l’identificazione in modo univoco in caso di eventuale conclusione del
relativo contratto”
La consegna, che deve avvenire presso ogni punto vendita dell’impresa che esercita il ramo RCA, è un obbligo a carico dell’impresa stessa, come ben definito nel regolamento sopra indicato, ancorché avvenga materialmente attraverso l’operatività dell’agente o di un suo collaboratore.
Se l’applicativo informatico dell’impresa mandante non è programmato per l’adempimento a tale obbligo la responsabilità non potrà essere attribuita all’agente mandatario.
Aggiungiamo che nel contratto di mandato tra impresa e agente potrebbe essere presente una norma contrattuale che impegna l’agenzia all’utilizzo dell’applicativo messo a disposizione dall’impresa stessa.
Suggeriamo di inviare una comunicazione scritta alla compagnia mandante precisando che l’agenzia non può rilasciare preventivi RCA a norma del Reg.23/2008 indicandone le cause, aggiungendo che non potrà essere ritenuta responsabile per questo inadempimento regolamentare.