VITA

Autore: Daniele Bussola
ASSINEWS 297 – maggio 2018

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19210/2015, ha rivisto quanto precedentemente affermato in merito alla suddivisione tra eredi della prestazione caso morte delle polizze vita. Prima di tale sentenza era pacifico ritenere che la suddivisione andasse fatta in parti uguali.

Infatti, come riportato nel 3° comma dell’articolo 1920 del codice civile, nelle polizze vita l’atto di designazione dei beneficiari è un atto unilaterale a favore di terzi ed è un atto tra vivi. I beneficiari non acquisiscono il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.

Il vincolo giuridico in capo all’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario fatta dal contraente.

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