IL VOSTRO QUESITO

Vorrei sapere se nella seguente clausola di responsabilità civile terzi:

Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all’assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.
Si intendono esclusi i danni:
a) alle merci e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono
strumento di lavorazione;
b) alle cose che, in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione;
c) alle cose utilizzate per l’Esercizio dell’attività dichiarata;
d) da Furto, Incendio e smarrimento;
e) da spargimento d’acqua comunque verificatisi;
f ) a veicoli a motore e natanti;
g) alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate,
caricate o scaricate;
h) da mancato uso delle cose danneggiate
La garanzia è prestata sino a concorrenza di 2.500 euro per
Sinistro e per anno assicurativo previa deduzione dei primi
250 euro.

si devono intendere anche fabbricati in affitto.

L’ESPERTO RISPONDE


Il conduttore di un immobile in forza del contratto di locazione è detentore dello stesso, in forza del contratto di locazione, e, seppur indirettamente anche custode sia per l’obbligo di restituirlo al locatore così come gli è stato consegnato e sia per il caso che da esso possano subire danno terzi; l’immobile da lui occupato non può quindi ritenersi “Cosa in consegna o custodia” e per ciò, salvo esame delle C.G.A. non allegate, non rientra tra le cose coperte dalla garanzia della polizza di R.C.T..