Covip dà le indicazioni su cosa accade quando c’è un’adesione contrattuale dove operano strumenti sia di categoria sia territoriali
di Carlo Giuro
L’adesione contrattuale costituisce una innovazione di rilevante interesse nel nostro sistema di previdenza complementare, introdotta dalla contrattazione collettiva in alcuni settori come quello edile. Anche la recente legge di bilancio è intervenuta prevedendo come, salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento da individuarsi proprio nella contribuzione contrattuale, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (Tfr) alla previdenza complementare. Sul delicato tema, con particolare riferimento alla modalità di individuazione della forma pensionistica di destinazione è intervenuta ora la Covip con una specifica circolare con cui fornisce, con molto equilibrio, le opportune indicazioni. nei contesti nei quali operano sia fondi pensione negoziali nazionali di categoria sia fondi pensione negoziali territoriali. Cosa si prevede ? Procedendo alla individuazione delle singole casistiche la Covip sottolinea come la norma trova applicazione anche ai lavoratori che non abbiano destinato il Tfr alla previdenza complementare, nel necessario presupposto quantomeno del versamento dei contributi ordinari a carico del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che già aderiscano a un fondo pensione negoziale territoriale. Si tratta, cioè, di quei lavoratori che già versano al fondo pensione negoziale territoriale gli ordinari contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, anche senza Tfr nei casi in cui ciò sia previsto, ovvero a tale fondo siano iscritti per effetto del conferimento tacito del solo Tfr. Se poi in aggiunta a tali voci contributive (ordinarie), un contratto collettivo o una norma di legge facciano sorgere il diritto del lavoratore di beneficiare di un ulteriore contributo datoriale, tale contributo affluirà al fondo pensione negoziale territoriale di riferimento al quale il lavoratore è già iscritto. Viene invece escluso che le disposizioni si riferiscano a quei lavoratori che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare e che, quindi, non versano a una forma pensionistica complementare alcuna forma di contribuzione ordinaria. Nel caso in cui costoro maturassero il diritto ad un ulteriore contributo datoriale, in forza ad esempio della contrattazione collettiva, tale contributo affluirà alla forma individuata dalla contrattazione collettiva, finché gli stessi non attivino un’eventuale adesione ad un fondo pensione territoriale già attualmente istituito e al quale abbiano diritto di aderire. In questo caso, la successiva adesione a una forma territoriale comporterà il trasferimento al fondo territoriale prescelto dal lavoratore della posizione in essere presso il fondo di categoria e alimentata esclusivamente con il versamento dei contributi aggiuntivi. Si sottolinea ancora come la Legge di Bilancio preveda ancora la possibilità in base alla quale, ipotesi al momento già presente in alcuni contratti collettivi di secondo o terzo livello, al fine del versamento del contributo aggiuntivo è richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale di possibile destinazione. In questo caso, in mancanza di un’esplicita scelta del lavoratore, se il lavoratore risulta già iscritto a un fondo pensione negoziale, il contributo aggiuntivo affluirà alla posizione già in essere ritenendosi prevalente la volontà già manifestata dallo stesso in fase di adesione. L’autorità di vigilanza esamina il caso di coloro che risultino iscritti ad un fondo pensione negoziale per effetto del solo versamento di contributi aggiuntivi, senza versare allo stesso flussi di contributi ordinari. Se tali soggetti risultino essere aderenti a una forma pensionistica territoriale e alla stessa destinino contributi ordinari, vi sarà il ricongiungimento con la posizione già in essere presso il fondo pensione negoziale territoriale. (riproduzione riservata)
Fonte: