IL VOSTRO QUESITO

Se non specificato in polizza, l’erede di un assicurato di una polizza casa è tenuto a proseguire il contratto nel presupposto che l’erede acquisisce oneri ed onori?

L’ESPERTO RISPONDE


I rapporti trasmissibili a causa di morte
Alla morte di una persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni si estinguono; mentre altri diritti e altre obbligazioni si trasmettono ai suoi successori; fatto analogo accade anche per i contratti.
Si estinguono i diritti e gli obblighi non patrimoniali: è il caso degli obblighi familiari, i diritti della personalità; (quelli strettamente inerenti alla persona del loro titolare). Per contro, i diritti patrimoniali assoluti (la proprietà e gli altri diritti reali di godimento e le garanzie reali) si trasmettono ai suoi successori, salvo quei diritti reali che non possono durare oltre la vita del loro primo titolare (usufrutto, uso, abitazione). Ugualmente si trasmettono le correlative situazioni passive: morto il proprietario di un bene gravato dal diritto reale o dall’onere reale altrui, questo sarà esercitato dal suo titolare nei confronti del successore del defunto.

Sempre per regola generale, si trasmettono ai successori i diritti patrimoniali relativi (le sue obbligazioni).
Per quanto riguarda i contratti essi, in linea generale, non si estinguono e il successore del contraente defunto subentra nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Qui sono sottoposti anche i contratti aventi carattere personale.
Alla regola della successione nei contratti del defunto sono sottratti i tali contratti: quelli che obbligavano il defunto ad una prestazione di fare, inesigibile a carico degli eredi (non vale se il defunto è imprenditore); i contratti che riflettevano propensioni del tutto personali del contraente defunto (partecipazione al contratto di associazione, società di persone implicante responsabilità illimitata).

In particolare:

Il titolo I, libro secondo, codice civile regolamenta la successione mortis causa della proprietà e di altri diritti sui beni mobili e immobili.
Nulla però è previsto in merito alla regola della trasmissibilità agli eredi dei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo al de cuius.
Tale principio di trasmissibilità può essere evinto dal combinato disposto degli articoli 460 e 490 codice civile; infatti, il primo riconosce al chiamato all’eredità il potere di compiere atti di amministrazione temporanea lasciando in questo modo intendere, indirettamente, che la successione possa comprendere anche rapporti contrattuali; mentre il secondo utilizza il termine “patrimonio” per evidenziare l’insieme delle situazioni soggettive, comprese quelle di natura contrattuale, facenti capo al soggetto.
Inoltre, in materia di contratti, il codice civile (si vedano gli articoli 1614, 1627, 1674, 1722, 1811 e 1833) contiene previsioni che regolano specificamente le conseguenze del decesso di una delle parti sul vincolo contrattuale, improntandola al principio di continuazione. Così, il mancato esercizio di poteri di recesso da parte degli eredi, o della controparte del defunto, comporta la prosecuzione automatica del rapporto. Ne consegue che il decesso non può essere identificato come causa di cessazione, bensì quale titolo di recesso facoltativo
Per concludere, gli eredi del de cuius, nel caso specificato dal nostro lettore, hanno la facoltà, se non interessati al contratto, di esercitare il recesso.