TECNICA
Breve excursus su un argomento tanto noto, che però è sempre in grado di riservaci qualche piccola sorpresa
Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 295 – marzo 2018
ARGOMENTO
Giusto il tempo di uscire per fare degli acquisti e rientrare, ma anche quando lasciate la casa per così poco tempo non è mai consigliato lasciare elettrodomestici in funzione, specialmente nel caso della lavastoviglie. Non succede mai niente, ma se capita il guasto e non sei presente le conseguenze si moltiplicano. Al rientro dalla spesa, ho parcheggiato l’auto nel garage ed ho subito notato il soffitto gocciolante. Al piano superiore, dove si trova la cucina, la perdita d‘acqua era iniziata probabilmente qualche ora prima. Il nostro idraulico è arrivato poco dopo ed ha accertato che la fuoriuscita sarebbe legata ad una tubazione che riceve lo scarico della lavastoviglie; un classico caso di rottura di un raccordo. Impossibile fare una stima precisa, sarà infatti necessario verificare se controsoffitti e muri in cartongesso inzuppati d‘acqua dovranno essere sostituiti.
COSA NE PENSATE
Bel disastro, speriamo che sia tutto indennizzabile; proviamo a verificare.
LA SOLUZIONE
Presa a caso tra una delle tante nuove proposte 2017 – ma ognuno può esaminare anche altre soluzioni. La garanzia prevede l’indennizzabilità dei danni causati al fabbricato ed anche al contenuto da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura accidentale, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni. Come potete ben notare la garanzia non si limita al danno dovuto ad una rottura accidentale, ma estende la portata della copertura anche ai casi di occlusione che provochino un rigurgito. Non è questo il nostro caso, ma è bene ricordare che all’interno della consueta garanzia per “rottura accidentale” c’è posto anche per le occlusioni che causino dei rigurgiti. La sola esclusione riguarda il caso in cui il rigurgito provenga dalla fognatura pubblica, ma in quel caso è pacifico che si tratta di agire per evidenziare la responsabilità del servizio pubblico gestore/ proprietario della rete.
DOMANDA
Il fatto utilizzato per la nostra pillola info-formativa poteva benissimo prevedere che la rottura non fosse avvenuta nel raccordo dell’impianto idrico, ma nel manicotto di scarico dell’elettrodomestico. In questo caso la polizza che abbiamo preso in esame avrebbe risposto comunque positivamente facendo riferimento alla garanzia: fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici. Evidenziamo al potenziale assicurato le differenze tra le due situazioni.
PILLOLA COMMERCIALE
Il condotto danneggiato non è parte dell’elettrodomestico, ma parte integrante dell’impianto igienico, si tratta infatti di uno scarico che porta l’acqua ed i residui del lavaggio direttamente nella rete fognaria. L’acqua infatti è corsa all’interno del muro e del soffitto causando il bagnamento del cartongesso.
Se invece il tratto incriminato fosse stato un raccordo tra apparecchio utilizzatore e impianto avremmo avuto il bagnamento del pavimento e di altre parti del contenuto domestico. La differenza da spiegare non è di poco conto perché nel primo caso si dispone dell’intera somma assicurata, mentre nel secondo caso ci saremmo dovuti accontentare di un limite di indennizzo di € 3.000 per sinistro e anno assicurato.
DOMANDA
La garanzia è operante se l’evento presenta il requisito della rottura accidentale, proviamo a distinguere questo caso da un evento che non la presenta.
PILLOLA FORMATIVA
Va innanzitutto spiegato che questa garanzia è operante anche se non è assicurato il fabbricato. Ovviamente l’indennizzo spetterà per il solo contenuto, ma va chiarito che ancorchè gli impianti idrici, idraulici siano parte definita come “fabbricato” la garanzia opera a prescindere dalla sua copertura. La garanzia copre la fuoriuscita del liquido a seguito di rottura accidentale degli impianti costituenti la rete idrica dell’intero fabbricato.
La copertura presenta alcune specifiche importanti:
• L’acqua deve essere canalizzata, ciò discrimina questa copertura rispetto ad altre condizioni come gli eventi atmosferici.
• Prevedendo il requisito di rottura accidentale si cerca di escludere tutti quei danni riconducibili ad uso improprio, a carente manutenzione degli impianti, aspetti ben diversi da un evento imprevedibile od eccezionale che sono appunto rappresentati nel requisito di accidentalità.
• La garanzia mette quindi in stretta connessione la logica della copertura e la condizione degli impianti, il requisito di evento accidentale si lega quindi al concetto di buona manutenzione degli impianti; impianti malridotti finirebbero per annullare le caratteristiche di aleatorietà dell’evento.
Ne consegue che tutte le suddette osservazioni portano dritte al rischio del danno da corrosione Il requisito di accidentale determina anche l’indennizzabilità dell’effetto corrosivo Ancorché il danno derivi da un fatto corrosivo può sussistere il requisito di accidentale, altre volte invece la corrosione è tale che viene a perdersi il requisito di accidentale.
Un elemento per cui l’accidentalità non sussiste è quanto la carenza di manutenzione e l’azione corrosiva è talmente avanzata da aver ridotto in più punti la resistenza della conduttura per cui l’acqua fuoriesce da più punti.