di Debora Alberici

Cade l’accertamento a carico del professionista per l’auto e la casa di lusso se dimostra che le disponibilità economiche provengono da conti di risparmio gestito. È inoltre sufficiente per il contribuente fornire la prova degli estratti conto senza che sia necessario il rendiconto annuale della banca. La Cassazione con la sentenza n. 5738 del 9/3/2018, ha accolto il ricorso di un architetto al quale era stato notificato un atto impositivo per il recupero delle maggiori imposte per le auto e la casa di lusso. Per far cadere la maggiore pretesa di imposte l’uomo aveva prodotto di fronte a Ctp e Ctr degli estratti del conto di risparmio gestito. Una prova, questa, del tutto insufficiente per i giudici di merito. Ora il verdetto è stato ribaltato in sede di legittimità. Per i Supremi giudici, infatti, la prova liberatoria non deve consistere necessariamente nel rendiconto annuale della banca. Per il resto il Collegio di legittimità ha fatto applicazione del consueto principio secondo cui «la norma, di cui all’38 del dpr n. 600/73, chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche dei fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)». Di diverso avviso la procura generale del Palazzaccio che aveva chiesto di confermare l’atto impositivo.
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