Non risponde di lesioni personali colpose, né di omicidio colposo, il conducente di un veicolo che rispetta le regole che disciplinano la circolazione stradale, qualora

  • le lesioni o la morte non siano conseguenza diretta della sua condotta
  • ma siano causate da un evento sopravvenuto, eccezionale e indipendente dalla sua condotta, da solo sufficiente a determinare l’evento.

Cassazione penale sez. IV, 26/10/2017 n. 1229