IL VOSTRO QUESITO

Il proprietario di un appartamento locato a terzi stipula polizza dell’abitazione con le seguenti garanzie: incendio del fabbricato e del contenuto già ammobiliato e la
responsabilità civile verso terzi per il fabbricato. Quest’ultima garanzia oltre a comprendere i rischi inerenti la vita privata del contraente comprende la proprietà e la conduzione della dimora abituale e di quelle saltuarie escludendo però, in quest’ultimo caso, la conduzione nei periodi in cui le stesse vengono locate a terzi. Questo significa quindi che la per i danni subiti dagli inquilini locatari e di cui sia civilmente responsabile il proprietario la RCT non opera solo in virtù della conduzione ma è attiva viceversa per la RCT della proprietà?

L’ESPERTO RISPONDE


L’art. 1882 del codice civile prevede che: “L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
In capo all’assicurato, quindi, possono ipotizzarsi sia la responsabilità civile per danni causati da vizi di costruzione e difetti di manutenzione dell’ edificio che per danni causati per la conduzione dell’ edificio,m quando sia egli stesso ad abitarvi o altrimenti occuparlo; evidentemente, se l’ edificio risulti dato in locazione i danni da conduzione dell’ edificio si intendono a carico di di conduce l’ edificio stesso e non già del suo proprietario.
E’ chiaro quindi che, dovendo l’assicuratore “rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro”. nel caso di locazione del suo immobile ad altri egli non ha verso terzi alcune responsabilità per eventuali danni riconducibili unicamente alla sua conduzione e perciò la polizza non copre – salvo diverse pattuizioni di polizza – la responsabilità personale dell’inquilino per la conduzione dell’ edificio.
Se il proprietario intendesse garantire anche i danni imputabili alla conduzione dell’edificio da parte dell’ inquilino, evidentemente dovrebbe stipulare un’apposita polizza in favore di terzi, ex art. 1891 cod. civ., o altrimenti – se gli riesce – estendere tale garanzia, mediante patto speciale e pagamento di eventuale sovrappremio, nella polizza “multigaranzia del fabbricato” da lui stipulata.