IL VOSTRO QUESITO

Sono iscritto nella sezione E in qualità di collaboratore di una società di brokeraggio assicurativo e di due agenzie monomandatarie (per comodità chiamerò queste ultime rispettivamente Tizio e Caio).
Vi pongo il seguente quesito.
L’agente Tizio riferisce che, anche se sono un collaboratore esterno alla sua agenzia, ogni volta che la sua compagnia cambia o aggiorna un prodotto assicurativo, per poter intermediare quel prodotto nuovo o aggiornato occorre che io frequenti un apposito corso di formazione fornito dalla sua compagnia.
La cosa mi sembra strana, sia perché l’altro agente monomandatario Caio non ha mai espresso il medesimo parere, sia perché può capitarmi di proporre o intermediare una polizza della compagnia di Tizio quando collaboro con la società di brokeraggio.
Si tenga presente che il monte ore richiesto dall’IVASS lo raggiungo sempre attraverso la formazione fornita dalla sola società di brokeraggio, e fornisco sempre a Tizio e Caio i relativi attestati di frequenza e superamento del test.
Vorrei quindi conoscere un vostro parere in merito, poiché in base alla richiesta dell’agente Tizio, il mio numero di ore dedicate alla formazione sta notevolmente aumentando a discapito delle ore lavorative e ciò mi sembra un controsenso.

L’ESPERTO RISPONDE

L’articolo 89 del regolamento Ivass 40/2018 (Aggiornamento professionale) dispone che:
1. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
2. L’aggiornamento è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività.
In ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, per quanto riguarda la rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
Risulta evidente da quanto sopra che l’intermediario iscritto nelle sezioni A, D, E, F (rete distributiva diretta) deve fare l’aggiornamento professionale sui nuovi prodotti prima di proporli ai suoi clienti anche se ha già maturato i crediti formativi prescritti per l’anno o per il biennio in corso.