IL VOSTRO QUESITO

Ramo danni: il mancato pagamento del premio di polizza successivo al primo scaturisce la sospensione della copertura dal 15° giorno solo in caso di polizza con tacito rinnovo?

L’ESPERTO RISPONDE


Il quesito trova risposta nell’art. 1901, comma 2, del codice civile, il quale considera il caso in cui il contraente non paghi alle scadenze convenute i premi successivi, siano essi riferiti a rate intermedie del periodo assicurativo iniziale o a rate iniziali o intermedie di periodi assicurativi successivi. In tale evenienza la sospensione dell’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e cessa alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente adempie al pagamento del premio.
Il secondo comma dell’art. 1901 c.c., come peraltro l’intero articolo, non è derogabile in senso più sfavorevole all’assicurato (cfr. art. 1932 c.c.), essendo il termine stabilito nell’interesse di quest’ultimo.
Quanto sopra, ovviamente, non si applica ai contratti di assicurazione tacitamente non rinnovabili a scadenza per effetto della cessazione di qualsiasi obbligazione fra le parti.
A questo principio fa eccezione l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto e natanti, ove l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, il contratto cessato automaticamente fra le parti (art. 170-bis del codice delle assicurazioni private).