IL VOSTRO QUESITO

Un condomino abitante in un condominio assicurato con polizza globale fabbricati subisce danno alla propria tenda del terrazzo causato da evento atmosferico. Essendo la tenda “rigidamente fissata al fabbricato”(come tutte quelle degli altri appartamenti) rientra nella definizione di fabbricato assicurato dalla polizza. Il condomino vorrebbe imputare la riparazione del danno al condominio (in quanto assicurato e contraente di polizza). L’amministratore risponde invece che il lavoro dovrà essere fatturato al condomino che poi sarà indennizzato dalla compagnia ma dovrà sostenere lui stesso lo scoperto previsto dalle condizioni di polizza.
È corretta questa interpretazione o il costo della riparazione (con relativo scoperto) può essere imputato al condominio”?

L’ESPERTO RISPONDE


L’evento dannoso è imputabile all’azione del vento e non è dato sapere, per mancanza delle CGA, se la polizza preveda – come normalmente accade – che debba trattarsi di evento di eccezionale violenza, che abbia interessato una pluralità di enti o se sia sia trattato dell’unica tenda rotta da tale meteora (circostanza, questa, che potrebbe far pensare ad usura o cattiva manutenzione del manufatto).
Se l’evento avesse tutte le caratteristiche per essere indennizzato, certamente lo scoperto contrattuale del 30%, col minimo di €. 200,00, deve essere a carico dell’assicurato; tale minimo di scoperto opera per sinistro e pertanto nel caso probabile che la violenza del vento avesse danneggiato più tende evidentemente esso andrà suddiviso pro quota tra tutti i condomini danneggiati, fermo comunque lo scoperto del 30% sul danno imputabile a ciascun condomino.
Rebus sic stantibus, è corretto che l’avvenuta riparazione venga fatturata al condominio assicurato e che ciascun danneggiato si faccia carico dello scoperto contrattuale con relativo minimo, come dovuto a suo carico.