Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, la richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore integra un atto giuridico in senso stretto e non un atto negoziale.

Ne deriva che il minore è senza dubbio capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto e quindi atti che costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici a essi ricollegati dalla legge, per il relativo compimento non essendo richiesta la capacità di agire.

Cassazione civile sez. III, 13/10/2017 n. 24077