IL VOSTRO QUESITO

Se un intermediario di primo livello ha “dimenticato” di effettuare il corso di aggiornamento per un anno, possono effettuare i corsi con le modalità previste dall’art. 7 del regolamento Ivass n. 6/2016 comma 6 o come diversamente visto che la “dimenticanza” non sono quelle previste da comma 5 del predetto regolamento?

L’ESPERTO RISPONDE


Va premesso che chi non ha completato nel 2016 le prescritte ore di aggiornamento professionale relative al biennio 2015-2016, a partire dal 31.12.2016 non può continuare a svolgere la funzione di responsabile dell’attività di intermediazione per conto della società di mediazione alla quale è preposto.
Se la persona che si trova in tali condizioni è uno dei responsabili dell’attività di intermediazione della Vs. Società, avrebbe dovuto essere sospeso dalle funzioni già a partire dal 31.12.2016. Il rimedio attuabile ora è sempre quello della sospensione temporanea, accogliendo la domanda in tal senso formulata alla Vs. società dall’interessato, giustificata, ad esempio, da motivi personali. La domanda e la risposta di accoglimento va trasmessa all’IVASS ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), punto 4, entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento.
Il responsabile dell’attività di intermediazione sospeso dalle sue funzioni effettuerà quindi le ore di aggiornamento professionale mancanti relative al biennio 2015-2016, conseguendo i relativi attestati e aggiuntivamente, ai fini della riassunzione della qualifica di operativo quale responsabile dell’intermediazione della società di brokeraggio effettuerà prima della ripresa dell’attività ulteriori 15 ore di aggiornamento professionale a valere per il biennio 2017-2018 ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del Regolamento IVASS n. 6/2014.
La società di brokeraggio entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inattività comunicherà all’IVASS la ripresa dell’attività, osservando le modalità prescritte dall’art. 36, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006.