IL VOSTRO QUESITO

E’ possibile dare disdetta unicamente per la propria quota a un coassicuratore senza disdettare la polizza alla delegataria?

L’ESPERTO RISPONDE


Occorre premettere che ormai da moltissimi anni la coassicurazione diretta ex art. 1911 c.c. ha luogo attraverso un unico contratto avente da una parte come contraenti una pluralità di assicuratori e dall’altra parte il contraente/assicurato o il contraente che agisce in nome o per conto altrui. Molti anni or sono il contratto di coassicurazione poteva prendere vita anche attraverso l’emissione di tanti distinti contratti, quanti erano i coassicuratori partecipanti per quote determinate e, quindi si instauravano distinti rapporti contrattuali fra ciascuno assicuratore ed il contraente, anche se poi ogni singola polizza conteneva clausole di coordinamento con le altre. Inconvenienti e ricorrenti difficoltà a gestire questa forma di coassicurazione a contratti separati fra le singole coassicuratrici e fra queste ed il contraente indussero la totalità degli assicuratori ad assumere rischi in coassicurazione a condizione che il rapporto contrattuale venga regolato attraverso un unico contratto sottoscritto da una lato dal contraente e dall’altro dagli assicuratori ciascuno per la propria quota.
Ciò premesso, venendo al quesito proposto va osservato che l’unicità del contratto non consente al contraente di disdettare il rapporto così instaurato soltanto nei confronti di uno o più singoli coassicuratori, ma soltanto il contratto nella sua globalità.
Tuttavia va ricordato che l’art. 1459 c.c. a proposito del contratto plurilaterale prevede che nei contratti indicati dall’art. 1420 c.c., ossia nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo circostanze, considerarsi essenziale, essenzialità che però va verificata in rapporto al quesito proposto.
Infine va ricordato che l’esclusione di una sola parte nei contratti plurilaterali può avvenire per mutuo consenso di tutte le parti contraenti, compreso quindi il consenso della parte destinata ad essere esclusa.