IL VOSTRO QUESITO

La vettura di un nostro assicurato, parcheggiata in strada pubblica, si è incendiata danneggiando la vettura parcheggiata vicino.
Nelle condizioni di polizza la garanzia RC da incendio è inclusa nella garanzia Incendio.
L’avvocato di c/p insiste nel sostenere che deve rispondere la garanzia RCA in quanto la sosta è equiparata alla circolazione.
Qual è effettivamente la situazione in base alle recenti sentenze?

L’ESPERTO RISPONDE

Per dare una risposta precisa alla nostra lettrice, avremmo avuto bisogno di leggere la denuncia di sinistro dell’assicurato. Comunque proveremo a dare una soluzione al quesito da questa posto, precisando quanto appresso:
1) la mail della lettrice riporta genericamente che l’autovettura dell’assicurato “parcheggiata in strada pubblica, si è incendiata”;
2) l’incendio di un veicolo può avvenire o per un guasto all’impianto elettrico o al motore, che ne determinano la combustione, o per fatti accidentali, come l’incendio appiccato dolosamente da un terzo o quello conseguente ad una cicca caduta sulla moquette, che provoca la combustione del mezzo;
3) qualora l’incendio fosse stato causato da un guasto meccanico o elettrico, opera la copertura assicurativa della R.C.A. obbligatoria atteso che il quarto comma dell’art. 2054 del codice civile così dispone al riguardo: “In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo” e che il primo comma di tale articolo precisa altresì: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; è evidente che un incendio conseguente a un guasto o difetto di manutenzione debba per ciò ritenersi conseguente alla circolazione, seppure “statica” del mezzo;
4) se invece l’incendio fosse conseguente a colpa dell’assicurato o di persone di cui egli debba rispondere (es.: la cicca lasciata colpevolmente accesa sulla moquette) o di terzi (es. incendio doloso del mezzo da parte di terzi o anche conseguente ad incendio di altro veicolo parcheggiato sulla pubblica via), evidentemente non opera la R.C.A. e dovrebbe operare, se presente, la garanzia “ricorso terzi”, sempre che l’evento non sia imputabile a terzi.