IL VOSTRO QUESITO

La compagnia è tenuta a rimborsare le spese di difesa civile e penale a seguito di un sinsitro rco mortale anche se i legali di fiducia del cliente non sono stati designati dal cliente? I legali del cliente hanno comunque trattato tutto il danno civile, eredi e Inail concordano il tutto sino al rimborso del massimale al cliente con l’ufficio sinistri della compagnia, nonchè gestito la conseguente azione penale.

La compagnia ha già rifiutato il pagamento delle spese. Quasi 100.000,00 euro. Il danno circa 1.100.000,00. Il massimale 750.000,00. Già rimborsato al cliente a fronte del pagamento diretto dei 1.100.000,00 agli eredi.

L’ESPERTO RISPONDE


La questione della libertà di scelta del legale nelle polizze di “Tutela legale” e quindi anche nelle assicurazioni della R.C.G. era già prevista nella Direttiva CE n. 344 del 22 giugno 1987 (art. 4), è stata poi ulteriormente disciplinata dall’ISVAP con la circolare n. 177 del 20 Maggio 1992 e su questa questione si è pronunciata la Corte Europea di Giustizia con sentenza emessa dalla ottava sezione il 7 Novembre 2013 nella causa C 422/12; tale orientamento è stato poi confermato dalla stessa Corte Europea di Giustizia il 7 Aprile 2016 nella causa C 460/14 con cui ha avuto modo di ribadire che “Al riguardo va ricordato che l’obiettivo perseguito dalla direttiva 87/344, e in particolare dall’articolo 4 della stessa, relativo alla libera scelta dell’avvocato o del rappresentante, consiste nel proteggere in modo ampio gli interessi degli assicurati. La portata generale e il valore obbligatorio che sono riconosciuti al diritto di scegliere il proprio avvocato o rappresentante ostano ad un’interpretazione restrittiva dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della menzionata direttiva (v., in tal senso, sentenze Eschig, C 199/08, EU:C:2009:538, punti 45 e 47, nonché Sneller, C 442/12, EU:C:2013:717, punto 24).”
Da quello che abbiamo potuto rilevare dallo stralcio delle condizioni di polizza (art. 21 “Gestione delle vertenze di danno”) “La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.”, riproponendo così una abituale clausola ANIA.
Ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell’art. 1917 del Codice Civile, l’assicurazione deve farsi carico delle spese di resistenza in giudizio sostenute dall’ assicurato, anche per il caso di eventuale azione civile introdotta nel giudizio penale attraverso la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato, in quanto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5479 del 19/03/2015, ha chiarito che l’obbligo di salvataggio (art. 1914 cod. civ che impone all’ assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno) si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile e che, per effetto di questo, non sono rimborsabili le spese di lite solo “quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l’interesse né potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5479 del 19 Marzo 2015, ha ribadito che: “Il contratto di assicurazione della responsabilità civile rientra nel genus delle assicurazioni contro i danni, consistendo in una assicurazione di patrimoni, ed essendo il patrimonio dell’assicurato una “cosa” in senso giuridico. Ad esso è pertanto applicabile l’art. 1914 c.c., come questa Corte viene ripetendo da oltre cinquant’anni (Sez. 3, Sentenza n. 13958 del 14/06/2007, Rv. 597580; Sez. 1, Sentenza n. 11877 del 07/11/1991, Rv. 474538; Sez. 3, Sentenza n. 2793 del 11/07/1957, Rv. 881473). Né può dubitarsi del fatto che l’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c. debba trovare applicazione anche con riferimento alle spese di resistenza. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile pone a carico dell’assicuratore – lo riconosce la stessa ricorrente – due diverse obbligazioni: una è quella di tenere indenne l’assicurato dalle richieste risarcitorie del terzo danneggiato; l’altra è quella di rifondergli le spese sostenute per difendersi in giudizio dalle pretese del terzo danneggiato.”, arrivando a concludere che “Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore e’ tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’ articolo 1917 c.c., comma 3 (Cass. n. 5300/08; n. 2227/77).”
Nel caso di specie rileviamo quanto appresso:
A) – a fronte del massimale di €. 750.000,00, l’assicurato ha risarcito in proprio agli aventi diritto l’ importo di €. 1.100.000,00; non si sa a distanza di quanto tempo dall’accadimento del sinistro e se, come previsto dalla prevalente giurisprudenza, tale massimale sia stato così rivalutato, manlevando l’assicurato stesso dalle conseguenze negative della svalutazione monetaria, oltre che degli interessi legali dovuti dal dì del sinistro al suo integrale soddisfo;
B) – per la difesa (credo penale) dell’assicurato i suoi difensori sono stati nominati dalla compagnia assicuratrice, che si è avvalsa del patto di gestione della lite (credo che questi avrebbe dovuto farsi seguire da un proprio legale difensore, (che così avrebbe potuto chiamare in garanzia -ex 4° comma dell’ art. 1917 Cod. Civ.- la propria compagnia assicuratrice) e non si sa se, stante la probabile incapienza del massimale, la compagnia assicuratrice abbia preliminarmente informato l’ assicurato, invitandolo -stante l’ evidente conflitto di interessi- a farsi seguire da un proprio legale;
C) – da tali evidenze, quindi, risulterebbe che l’assicurato abbia pagato €. 1.100.000,00 agli aventi diritto, a titolo di risarcimento danni per la morte di un loro congiunto, e -stante l’incapienza del massimale- abbia ottenuto dalla propria compagnia assi curatrice il rimborso del solo massimale di €. 750.000,00, una volta definito l’accordo transattivo tra i legali dell’assicurato e quelli dei danneggiati;
D) – per l’attività svolta dai legali dell’assicurato (assistenza nel raggiungere la transazione in termini contenuti) questi avrebbe ad essi corrisposto €. 100.000,00 (somma, forse eccessiva per la sola assistenza alla transazione) e ne chiede alla propria assicurazione il rimborso. Tale rimborso, una volta accertata la esattezza di tali onorari, in ogni caso non potrebbe mai competere all’ assicurato per intero, atteso che -se dovuto- andrebbe corrisposto nella misura di €. 75.000,00, ai sensi di quanto disposto dal 3° comma dell’ art. 1917 del Codice Civile, appunto per l’ incapienza del massimale e comunque entro il quarto dello stesso;
E) – essendo state parificate alle spese di salvataggio le competenze per la tutela -anche legale- dell’ assicurato gli onorari da questi corrisposti al proprio legale, la compagnia è tenuta, sempre nei limiti del quarto del massimale, a farsene carico, tenendo conto delle altre spese di difesa legale da essa sostenute.
Il sinistro, la cui gestione nel dettaglio io ignoro (anche se mi sembra relativamente carente), è decisamente complesso e, anche in questo caso -se ritiene- può proporre al lettore una più articolata consulenza per la sua gestione, ovviamente con un maggior costo.