IL VOSTRO QUESITO

Un assicurato (definiamolo A) con polizza RCA vende l’auto con regolare passaggio di proprietà registrato. Poiché l’auto nuova viene consegnata la settimana successiva alla vendita non provvede a sospendere la polizza presso la propria assicurazione. L’auto venduta causa un sinistro, e la compagnia che assicurava il cliente A provvede a liquidare il danno in virtù del fatto che al SIC risulta il veicolo assicurato, con aggravio di malus alla scadenza. Vi chiedo se questa prassi sia regolare. L’assicurato A avrebbe potuto sospendere la garanzia, ma alcune polizze non consentono tale eventualità ovvero la consentono per solo 2 volte e quindi può succedere che per quella polizza non sia possibile la sospensione.

L’ESPERTO RISPONDE


Già durante la vigenza della legge n. 990/69, essa prevedeva che il contraente, in occasione della vendita del suo autoveicolo, potesse spostare la polizza su altro veicolo dello stesso tipo, o potesse chiedere l’annullamento della polizza, ovvero potesse cedere il contratto all’acquirente del mezzo fino alla scadenza naturale della polizza, che così si estingueva, senza il rilascio di alcun attestato del rischio:
2) tali disposizioni sono state praticamente riversate nel vigente codice delle assicurazioni;
3) dal 20 ottobre 2015 si è avuta la dematerializzazione del contrassegno assicurativo come già introdotta dall’ art. 31, comma 2bis, del decreto “liberalizzazioni”, poi convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012;
4) l’IVASS, con regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, aveva del pari provveduto a dare ulteriori disposizioni e indicazioni su tale questione;
5) il secondo comma dell’articolo 127 del c.d.a. dispone: “2. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall’ articolo 122, comma 3, primo periodo”.
Alla luce di quanto sopra, risultando regolarmente assicurato il veicolo in questione, come facilmente rilevabile dalla banca dati di cui all’art. 134 del c.d.a., la società assicuratrice era tenuta a pagare il sinistro, non avendo alcuna eccezione da opporre al terzo danneggiato incolpevole.