IL VOSTRO QUESITO

Disdetta polizza “non auto”. il cliente ha indicato il numero di polizza errato, ovvero si tratta di una polizza modificata e il cliente ha indicato il vecchio numero di contratto senza precisare nella disdetta “… e/o eventuali modifiche successive”. La compagnia ha respinto la disdetta. Si può fare qualcosa?

L’ESPERTO RISPONDE


Forse qualcosa si può fare a patto che almeno la data di scadenza per la quale il contraente ha inteso dare disdetta al contratto non sia stata quella della polizza preesistente, bensì quella della polizza emessa in sostituzione e la disdetta per tale data fosse contrattualmente possibile. Se ciò è avvenuto, l’impresa di assicurazione è stata messa in grado di rilevare che la polizza preesistente non doveva, né poteva essere disdettata in quanto precedentemente già sostituita da altra polizza e che la data per la quale era stata notificata la disdetta non poteva che riferisi a quella della polizza emessa in sostituzione. Ciò avrebbe dovuto indurre l’impresa di assicurazione a segnalare tempestivamente al contraente della polizza l’errore, chiedendogli di confermare la disdetta della polizza emessa in sostituzione, l’unica a poter essere disdettata e non a respingere, probabilmente a termini scaduti, la disdetta medesima.
Va infatti osservato che ai sensi dell’art. 1375 c.c. il contratto deve essere eseguito in buona fede, ma anche interpretato in buona fede secondo l’art. 1366 c.c., modalità che l’impresa di assicurazione non sembra aver posto in essere.
Se quanto fin qui osservato non dovesse indurre la compagnia ad un ripensamento, va informata che del fatto verrà formalizzato un reclamo all’IVASS. A quest’ultimo riguardo vanno osservate le modalità prescritte dall’IVASS, rinvenibili sul sito dell’Istituto di Vigilanza.