IL VOSTRO QUESITO

Una compagnia assicurativa manda la disdetta ad un cliente su una polizza che assicura un impianto fotovoltaico (entro i termini previsti) a seguito di un riforma interna sull’assunzione del rischio per determinati rami.
Su tale polizza però poggia un vincolo a favore di un istituto di credito in cui viene riportato chiaramente che ogni tipo di modifica al contratto in essere vada comunicato ed accettato preventivamente dallo stesso.
A questo punto l’istituto di credito, informato dal cliente dell’intenzione da parte della compagnia di disdettare la polizza, decide di non accettare tale disdetta, né alcuna variazione (proposta successivamente dalla compagnia assicurativa) al contratto in essere.
A questo punto il broker che intermedia il contratto in questione decide (in ragione della sopraggiunta scadenza) di incassare il premio di rinnovo per tale polizza, ma la compagnia decide di non voler emettere la quietanza di pagamento della stessa, di fatto lasciando al cliente e all’istituto di credito il dubbio sull’operatività della polizza in caso di sinistro.
E’ obbligata la compagnia assicurativa ad emettere la quietanza a fronte del pagamento del cliente, oppure nonostante nel vincolo sia chiaramente espressa la necessità di accettazione dell’istituto di credito di qualsiasi variazione contrattuale, la disdetta è da considerarsi operante?

L’ESPERTO RISPONDE


Le obbligazioni contenute in una appendice di vincolo relative ad un contratto di assicurazione, assunte nei confronti di un istituto bancario derivano da un atto unilaterale dell’impresa di assicurazione e del contraente della polizza e non dal rapporto contrattuale, il quale ha luogo esclusivamente fra l’impresa stessa ed il contraente.
Normalmente tali appendici di vincolo prevedono l’obbligo dell’impresa di assicurazioni di mantenere inalterate le condizioni di vincolo per tutta la durata della polizza di assicurazioni, ma anche l’obbligo di comunicare all’istituto di credito con un congruo termine di preavviso ogni variazione significativa al contratto, ivi compreso il mancato pagamento del premio da parte del contraente e la disdetta della polizza notificata da una o da entrambe le parti contraenti (anche per sinistro), facoltà di disdetta che normalmente non è mai rinunciata attraverso l’appendice di vincolo.
Se le cose stanno in questi termini l’istituto di credito non aveva la facoltà di rifiutare la disdetta del contratto, facoltà nemmeno spettante a chi è parte contrattuale, sicché la
decisione del broker, malgrado la disdetta dell’impresa, di incassare il premio dal cliente e di esigere che l’impresa di assicurazioni rilasci quietanza non trova alcun sostegno giuridico.
La questione sottopostaci potrebbe assumere risvolti diversi esclusivamente se le parti contraenti avessero preventivamente ed espressamente regolato fra di loro in termini diversi l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto loro normalmente spettante ed avessero assunto l’obbligo unilaterale nei confronti dell’istituto di credito attraverso l’appendice di vincolo di rinunciare al suo esercizio.