IL VOSTRO QUESITO

Un nostro cliente subisce una danno da casco:
– valore commerciale euro 42.000;
– valore a nuovo euro 84.000 (indicazione su perizia 98.000 errata e corretta in sede di liquidazione);
– dalore assicurato Euro 42000;
– danno stimato dallo studio peritale 54.194.000 + IVA.
Come avrà occasione di analizzare il perito indica la riparazione antieconomica, e dunque concordando con il suo elaborato peritale a nostro avviso, valore commerciale del veicolo – scoperto del 10% con il minimo di euro 1500.
Ora le cose cambiano in sede di liquidazione infatti, il liquidatore non ragiona in termini di danno totale, ma bensi di danno parziale e dunque con applicazione di calcoli completamente diversi.
Ovvero :
Costo dei ricambi 49.943 – degrado del 30%-35% e applicazione dello scoperto 10% con il minimo di 1500 euro presente sulla polizza per la garanzia casco.
Questo Perché?
Sulla base della ultima frase indicata al punto a) danno totale ovvero : SI CONSIDERA PERDITA TOTALE ANCHE IL CASO IN CUI IL DANNO ETC…
Personalmente ritengo questo ragionamento assolutamente errato, e per questo chiedo una sua opinione al riguardo.

L’ESPERTO RISPONDE


Secondo le indicazioni del nostro lettore, il veicolo assicurato, che risulta essere un autocarro IVECO Stralis Active Space immatricolato nel 2013, avrebbe un valore commerciale di €. 42.000,00 (euro quarantaduemila/00) e sarebbe assicurato per tale importo, mentre il suo valore a nuovo ammonterebbe a €. 84.000.00 (euro ottantaquattromila/00).
Se ciò rispondesse a vero, e non abbiamo motivo di dubitare la correttezza di tale informazione, il coefficiente di degrado d’uso sarebbe pari al 50% sulla base della seguente formula: D (degrado) = valore commerciale del mezzo : valore a nuovo dello stesso e cioè: (42.000,00: 84.000,00) = 0,50.
Il costo dei ricambi, come indicato dal perito, ammonterebbe a €. 49.943,63 (euro quarantanovemilanovecentoquarantatre/63) oltre I.V.A., che -per condizioni di polizza- non è dovuta, in quanto l’assicurato, essendo una S.r.l. ha titolo per recuperarla in contabilità; l’ammontare dell’indennizzo per i ricambi, quindi, al netto del degrado d’ uso del 50%, ascenderebbe a €. 24.971.81.
All’importo dei ricambi andrebbe aggiunta la mano d’opera, il materiale di consumo e il nolo dime per ulteriori €. 4.251,36, sempre al netto di IVA.
Il danno complessivo indennizzabile ammonterebbe quindi di €. 29.223,17 (euro ventinovemiladuecentoventitre/17) da cui va dedotto lo scoperto del 10% e, così depurato, la somma indennizzabile raggiungerebbe €. 26.300,85 (euro ventiseimilatrecento/85).

Allo stato attuale, quindi, ci pare che la somma offerta dal liquidatore della compagnia (cui evidentemente sono sono sconosciuti i criteri per il corretto calcolo dell’indennità) sia più alta e quindi è più vantaggioso per il cliente percepire la somma inopinatamente offerta, magari cercando di ottenere qualcosa in più, se gli riesce.