IL VOSTRO QUESITO

La quasi totalità delle polizze che assicurano danni ai bene sono oggi stipulati con la formula “valore a nuovo”.
In alcuni casi la clausola prevede dei limiti di indennizzo pari a due/tre/quattro volte il valore commerciale del bene al momento del sinistro, ma non è questo il caso poiché la clausola “valore a nuovo” non pone alcuna limitazione in tal senso.
Il danno colpisce una caldaia Strebel degli anni ’80.
Il valore attuale di una caldaia Strebel di pari caratteristiche è di 34.000 €
La riparazione sarebbe possibile, ma con una spesa di circa 10.000 €
Il perito:
• valuta un degrado d’uso dell’80% sul bene danneggiato
• di conseguenza valuta la riparazione è antieconomica
• propone una liquidazione di 1.200 € applicando al costo di una caldaia similare del valore di 7.200 € (di marca diversa, a muro e non a pavimento, di potenza inferiore in termini di kilocalorie), un degrado dell’80%.
Ma allora: a cosa serve la clausola valore a nuovo? Quando è applicabile?
Purtroppo, sempre più frequentemente le compagnie e per loro tramite i periti, applicano percentuali di riduzione dell’indennizzo anche in presenza di clausola “valore a nuovo”. È corretto tutto ciò?

L’ESPERTO RISPONDE


Preliminarmente facciamo presente che le C.G.A. inviate, al contrario di quanto tradizionalmente riportato in polizze della concorrenza, non danno l’esatta precisazione di cosa si intenda per fabbricato, che nelle polizze del mercato è “l’intera costruzione edile comprese le sue pertinenze quali box auto, cantine, (anche se posti in corpi separati purché al servizio del Fabbricato) tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici, Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel Fabbricato e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre a filo del tetto, impianti di allarme e di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato, antenna televisiva centralizzata anche parabolica, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi, statue purché privi di valore artistico, nonché pavimentazione all’aperto e strade private utilizzate in forma esclusivamente privata.”.
Se effettivamente la polizza prevedesse la clausola di valore a nuovo o a costo di rimpiazzo, neppure chiaramente indicata in polizza, potremmo facilmente trovarci in una situazione di sottoassicurazione, o assicurazione parziale, con conseguente applicazione della proporzionale di valore di cui all’ art. 1907 del codice civile; ciò in quanto la sola caldaia sinistrata, a detta del lettore, avrebbe un valore di €. 34.000,00 (evidentemente al servizio di un fabbricato di grosse dimensioni e con numerosi vani), per cui l’intero fabbricato – considerato a valore a nuovo – dovrebbe valere più dei 300mila euro assicurati in polizza.
Prescindendo da queste considerazioni, faccio rilevare che l’art. 6.5 delle C.G.A. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” prevede che la determinazione del danno avvenga secondo questi criteri: “a) per il fabbricato; stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti”; in pratica, quindi, la clausola di valore a nuovo si intende applicata solo per “le parti distrutte”, mentre per “quelle soltanto danneggiate” si considerano le spese necessarie per la loro riparazione.
Alla luce di quanto sopra, essendo il bruciatore “riparabile” in quanto non distrutto, appare accettabile l’applicazione del degrado dell’80% indicata dal perito su un macchinario di oltre trenta anni di esercizio, con conseguente liquidazione della somma di €. 2.000,00 (euro duemila/00), pari al 20% dell’importo di €. 10.000, ritenuto necessario dal perito per l’esecuzione di tali riparazioni.