IL VOSTRO QUESITO

Rischio assicurato: attività commerciale vendita. Il cliente ci comunica in corso di contratto variazione ubicazione rischio e nuove somme assicurate; il contratto viene sostituito con nuovo prodotto commercio perché il vecchio non più operante. La compagnia al nuovo prodotto ha attribuito aumenti tariffari che non vengono accettate dal cliente in quanto ritenute troppo onerose, anche a parità di somme e garanzie assicurate. Può il cliente chiedere la rescissione del contratto con restituzione della parte di premio pagata e non goduta?

L’ESPERTO RISPONDE


Il trasloco di attività aziendale in altra ubicazione con contestuale richiesta da parte dell’assicurato di aumento delle somme assicurate, ancorché riguardanti gli stessi enti prima garantiti, può dare luogo a situazioni diverse, regolate da norme diverse.
Vi può essere una diminuzione o un aumento di rischio determinati, ad esempio, dalle caratteristiche costruttive del fabbricato, nel quale l’attività viene trasferita, oppure dalla presenza contigua di circostanze che possono influire anch’esse sull’apprezzamento del rischio, anch’esse diminuendolo o aumentandolo. A regolare eventualmente tali situazioni soccorrono gli articoli 1897 (Diminuzione del rischio) o 1898 (Aggravamento del rischio) del codice civile, evidenziando che in entrambi i casi l’assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, ma per esercitarla deve comunicarla entro precisi termini all’assicurato, circostanza che non sembra essersi verificata.
Fattispecie diversa da quelle appena descritte è quella determinata dalla diminuzione o dall’aumento delle somme assicurate, che normalmente (ma vi sono eccezioni) non da luogo a mutamento di rischio, ma soltanto all’adeguamento del premio in corso al variare delle somme assicurate e ciò ai sensi degli articoli 1907 e 1909 c.c..
Ciò premesso, da quanto ci scrive non emerge alcun elemento comportamentale delle parti (assicurato ed assicuratore) considerato dalle norme sopra citate che ci possa aiutare a fornirle una risposta, salvo il fatto che a fronte del trasloco degli enti assicurati l’impresa di assicurazione ha proposto la stipulazione di un contratto diverso a premio incrementato, mostrando così di essere intenzionata a prestare la garanzia nella nuova ubicazione, ma senza eccepire un aggravamento del rischio, che giustifichi la stipula di un nuovo contratto e l’incremento del premio. Alla luce di quanto detto ciò potrebbe essere sufficiente per l’assicurato per considerare giuridicamente risolto il preesistente contratto, ma non per ottenere il rimborso del premio non goduto.