IL VOSTRO QUESITO

Esiste polizza RCA  intestata a Rossi Giuseppe che assicura autovettura targata aa123aa, scaduta l’1/3/2017.
Esiste polizza infortuni della circolazione intestata a Rossi Giuseppe che assicura il conducente (chiunque esso sia) della vettura targata aa123aa, con la stessa compagnia della polizza RCA, scaduta 1/3/2017.
Esiste polizza spese legali per l’autovettura targata aa123aa con altra compagnia, scaduta 1/3/2017.
L’assicurato non rinnova il contratto RCA e si assicura presso un’altra compagnia.
Il nostro quesito è il seguente:
La polizza infortuni del conducente e la polizza spese legali si intendono, anch’esse, risolte automaticamente per la scadenza 01/03/2017 anche se, per le stesse, l’assicurato non ha inviato le disdette nei termini prescritti?
Se si, in base a quale articolo o legge o regolamento?
L’agenzia può inviare un sollecito di pagamento per le suddette polizze, non avendo ricevuto comunicazione di disdetta?

L’ESPERTO RISPONDE


Le polizze infortuni del conducente e spese legali non si devono intendere risolte automaticamente; il contraente doveva invare la disdetta entro i termini previsti dalla condizioni di polizza.
L’equivoco può nascere dall’iter parlamentare che ha avuto il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 che ha introdotto l’art. 170 bis del codice delle assicurazioni. Inizialmente il comma 2 di tale articolo prevedeva che anche i contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello RCA fossero da considerarsi senza tacito rinnovo, comma che in fase di conversione del decreto è stato eliminato, lasciando di fatto l’obbligo di invio di disdetta (sempre se previsto dalle condizioni) per i contratti abbinati alla polizza RCA.