IL VOSTRO QUESITO

Polizza globale fabbricati stipulata dal Condominio X con la compagnia assicurativa “Alfa” e vincolata ad un istituto di credito. L’anno successivo viene notificata regolare disdetta ad Alfa per la scadenza e presentata, prima della cessazione del contratto, la nuova polizza stipulata con la Compagnia Beta all’istituto di credito (stesso testo di vincolo della polizza disdettata) per ottenere lo svincolo alla polizza precedente.
L’Istituto di credito si rifiuta di concedere lo svincolo poiché, giustificando direttive direzionali, sostiene che non vengono più accettate polizze con contraente il condominio ma solo contratti con contraente il/i singolo/i condomino che ha/hanno stipulato il mutuo. La compagnia Alfa, non ottenuto lo svincolo per la scadenza, chiede il pagamento dell’intera annualità. Il mio quesito è il seguente: il comportamento dell’Istituto di credito, a mio giudizio irregolare e sanzionabile che determinerebbe una palese violazione della concorrenza, potrebbe comportare una richiesta di risarcimento danni all’istituto di credito per il maggior premio pagato?

L’ESPERTO RISPONDE


Il quesito prospettato riguarda materie dai profili piuttosto controversi e contiene molteplici situazioni; oltre a ciò, la domanda finale, renderebbe necessaria l’effettuazione di diversi approfondimenti e valutazioni di carattere legale, per quali non ci è possibile dare riscontro in questa sede.
Tralasciando ogni valutazione, ripetiamo di carattere legale, sul comportamento dell’istituto di credito, riteniamo però utile rappresentare alcuni punti che pensiamo possano essere un utile indirizzo e che in sintesi, esponiamo come segue:
– è del tutto discutibile che il “condominio” , come tale, abbia autonoma personalità giuridica che gli consenta di stipulare un contratto (a maggior ragione, anche quello assicurativo) e non a caso, da quello che frequentemente si ricava dalla prassi, la stipulazione dello stesso avviene in capo al relativo amministratore sulla base di apposita delega o delibera da parte dell’assemblea dei condomini;
– è del tutto evidente che il “vincolo” ha senso solo in relazione all’erogazione del prestito/mutuo – in caso contrario, il predetto “vincolo” illegittimamente peserebbe anche sulle cose distrutte la cui titolarità sia in capo a condomini che non hanno stipulato il mutuo;
– la cosiddetta “appendice di vincolo”, ancorché legata al contratto assicurativo, ha una sua autonomia nel senso che non può senz’altro condizionare le parti del contratto a mantenere in essere la polizza interessata, che validamente può essere quindi disdetta, ovviamente ricorrendone le condizioni stabilite dalle relative clausole contrattuali.