Comunicazioni al posto delle segnalazioni
di Cristina Bartelli

Bonifici verso estero e oltre una certa soglia, prelevamenti e versamenti in contante, operazioni oltre determinare soglie, tipologia di mittenti e destinatari: sono alcune operazioni che i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio potrebbero, in un certo senso «declassificare» da segnalazione di operazione sospetta a comunicazione oggettiva. La lista non è ancora pronta, ma sono queste le operazioni che le amministrazioni degli altri paesi hanno ritenuto meno pericolose dal punto di vista della segnalazione di operazione sospetta e che l’Uif, Unità di informazione finanziaria sta valutando, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, di inserire in uno dei prossimi provvedimenti attuativi della normativa antiriciclaggio. È questa, infatti, una delle novità in materia di antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo, che ha recepito la IV direttiva antiriciclaggio, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 25 maggio e che da lunedì è calendarizzato in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

Dopo l’entrata in vigore i tecnici del ministero dell’economia, dell’Uif e degli ordini professionali si metteranno subito al lavoro per l’avvio della fase 2. In particolare è già in corso di ultimazione la prima delle tre circolari annunciate dal ministero dell’economia (si veda ItaliaOggi del 10/6/2017) in tema di applicazione delle nuove sanzioni.

Comunicazioni oggettive. In sostituzione delle segnalazioni di operazioni sospette arriveranno le comunicazioni oggettive, un flusso di dati che i soggetti obbligati dovranno trasmettere all’Uif, con cadenza periodica. I dati saranno individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. In questo modo si dovrebbe avere un alleggerimento del peso dell’analisi dell’adeguata verifica del rischio antiriciclaggio. Il condizionale è d’obbligo perché se per qualcuno è pacifico che la presenza di un dato nella categoria delle comunicazioni oggettive eviti la comunicazione dello stesso ai fini di segnalazioni di operazioni sospette, proprio per evitare duplicazioni, per qualcun altro l’alternativa non è così netta dovendosi comunque operare un’analisi di rischio riciclaggio di default. Per evitare dunque la creazione di zone grigie, in un recente convegno organizzato dal Consiglio nazionale del notariato, gli esperti dell’Uif hanno precisato che sarà proprio l’organismo di Banca d’Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria a individuare i casi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva escluderà l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Comunque i dati, una volta arrivati all’Uif saranno utilizzati per l’approfondimento di operazioni sospette e per analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

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