IL VOSTRO QUESITO

Una nostra società assicurata ha in corso una copertura kasko a favore dei propri dipendenti. Il contratto assicurativo prevede nell’oggetto dell’assicurazione l’obbligo ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (non di proprietà del contraente) usati dai dipendenti / associati del contraente (inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori), unicamente per spostamenti effettuati su servizio comandato e prestato dietro autorizzazione del preposto ufficio, per le garanzie indicate in polizza o specificate per allegato. Nello specifico per la garanzia Kasko (unica richiamata in polizza) la polizza vale per collisione anche con altro veicolo a motore, urto o ribaltamento avvenuti durante la circolazione.
Un assicurato dipendente della contraente, ha subito un sinistro causato da un sasso, che ha provocato la rottura del parabrezza.
L’assicurazione respinge (per ora verbalmente) il danno contestando che la garanzia cristalli non risulta richiamata (in effetti è vero).
Da parte nostra rileviamo che il sinistro comunque non sarebbe escluso dalla garanzia Kasko, peraltro al di sopra della franchigia contrattuale.

L’ESPERTO RISPONDE


Alla luce di quanto emerso dalle C.G.A., possiamo precisare quanto appresso:
La polizza garantisce i danni ai veicoli in missione e non parrebbe che il dipendente si trovasse in missione col proprio veicolo “su servizio comandato e prestato dietro autorizzazione del preposto” (v. pag. 3, art. 1 “Oggetto dell’ assicurazione”).
Anche se così fosse, la garanzia kasko garantisce “i danni a seguito di collisione anche con altro veicolo a motore, urto o ribaltamento avvenuti durante la circolazione” (v. pag. 3, art. 1 “Oggetto dell’ assicurazione”) e l’incendio non rientra tra questi eventi.
Dalla disamina delle C.G.A., invece, è emerso, sempre all’ art. 1 “Oggetto dell’assicurazione” (v. pag. 3) che la garanzia sarebbe prestata -sempre per il caso che il mezzo risultasse in missione autorizzata- anche per il caso di “Incendio”.
In questo caso, però, il danno potrebbe non essere indennizzabile per esclusione di polizza là dove essa -all’ art. 2 “Esclusioni”- stabilisce alla lettera “d)” che si intendono esclusi dall’ assicurazione “i sinistri avvenuti in occasione di … sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio”.
Il testo di polizza non è molto preciso e -a condizione che la garanzia incendio risulti prestata e che il veicolo danneggiato si trovasse fuori sede per missione del proprietario- l’interpretazione del contratto potrebbe essere intesa nel senso che l’ esclusione dei sinistri conseguenti ad atti di “sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio” sia operante solo nel caso che essi abbiano riguardato direttamente il veicolo garantito e non altri di terzi, come parrebbe nel caso di specie. In questo ultimo caso l’assicurato, rivolgendosi ad un buon legale specialista in diritto delle assicurazioni, potrebbe sperare di percepire l’ indennizzo per i danni subiti.
Se così non fosse, l’assicurato dovrebbe farsi carico dei danni subiti, atteso che il dolo del terzo rappresenta un’ esimente della responsabilità in grado di superare le presunzioni di responsabilità previste dagli artt. 2051 e 2054 del codice civile, potendo così agire solo nei confronti del piromane (che difficilmente potrebbe essere in condizione di risarcirlo), a meno che non riuscisse a provare (prova estremamente difficile) che l’incendio del veicolo vicino si è propagato al suo autoveicolo per difetto di manutenzione o vizio di costruzione dello stesso (es.: veicolo alimentato a G.P.L. con impianto obsoleto e non collaudato).