IL VOSTRO QUESITO

Una persona, che risulta agente inoperativo da due anni deve rifare la formazione iniziale di 60 ore prima di iniziare il suo lavoro di nuovo. Per fare le ore di formazione dev’essere operativo, detto meglio deve aver fatto la comunicazione all’Ivass o può fare le ore e iniziare dopo un lavoro dipendente?

L’ESPERTO RISPONDE


L’iscritto in sez. A (agente) come non operativo conserva sempre i requisiti professionali acquisiti e, quindi, non ha l’obbligo di effettuare corsi di formazione professionale.
Se intende riprendere l’attività di agente, oppure svolgere l’attività di impiegato addetto all’intermediazione assicurativa all’interno degli uffici di un agente o di un broker oppure svolgere la stessa attività all’esterno come iscritto alla sez. E, deve effettuare prima della ripresa dell’attività un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore, se la sospensione dell’attività di agente ha avuto una durata inferiore ai due anni, mentre se questa ha avuto una durata superiore, l’aggiornamento obbligatorio non può essere inferiore a 60 ore (cfr. art. 8, comma 6, Regolamento IVASS n. 6/2014).
Ciò vale in tutti i casi e precisamente:
– se svolge attività di intermediazione solo all’interno dei locali di un agente o di un broker e in questo caso non occorre comunicare alcunché all’IVASS;
– se svolge anche attività di intermediazione all’esterno come iscritto alla sez. E, l’intermediario di primo livello che lo utilizza deve iscriverlo a tale sezione, attestando l’avvenuto prescritto aggiornamento professionale, ma l’interessato deve contestualmente comunicare all’IVASS la volontà di trasferire la propria iscrizione, dalla sez. A alla sez. E, conservando sempre la facoltà di ritornare in futuro nella sez. A senza dover ripetere l’esame di accesso;
– se intende riprendere l’attività di agente, sarà l’Impresa di assicurazione mandataria a darne comunicazione all’IVASS, ma l’interessato dovrà sempre effettuare preventivamente il prescritto aggiornamento professionale e stipulare l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale.