IL VOSTRO QUESITO

Esistono dei casi specifici e disciplinati in cui la nuova agenzia assicurativa succede nel contratto di agenzia stipulato con la compagnia dalla precedente agenzia assicurativa dando luogo ad una situazione di “continuità”?
Esiste un regolamento e/o normativa che disciplina cause, modalità ed i tempi per la gestione provvisoria di un’agenzia assicurativa?

L’ESPERTO RISPONDE


Il contratto di agenzia di assicurazioni ha come parti l’impresa di assicurazioni preponente e l’agente di assicurazioni, persona fisica o persona giuridica (società).
Essendo queste le parti, il contratto non può che sciogliersi fra di esse. In altre parole non esiste facoltà in capo all’agente di assicurazioni di trasferire ad altro agente l’agenzia, bensì soltanto la facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’impresa preponente, riconsegnando l’agenzia a quest’ultima. Sarà poi l’impresa di assicurazioni ad affidare il portafoglio premi della cessata agenzia ad uno o più nuovi agenti.
In attesa che ciò avvenga l’impresa di assicurazioni ha facoltà di gestire interinalmente la cessata agenzia, osservando le disposizioni previste dall’art. 44-bis del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ai cui contenuti la rimandiamo.