IL VOSTRO QUESITO

In data 2/2/2015 il fabbricato è oggetto di furto di cavi in rame. Il danno ammonta a € 96.000,00 (di cui € 40.000,00 sono danni al fabbricato e agli impianti).
Il perito pone riserva di non indennizzabilità perché “danno non fine a se stesso”. A questo punto visto che la garanzia Eventi sociopolitici comprende ATTI DOLOSI riteniamo siano indennizzabili i danni da chiunque provocati dato che sono di natura DOLOSA. Giustamente non sono indennizzabili i beni trafugati in quanto NON operante la garanzia furto.

L’ESPERTO RISPONDE


Rispondiamo al quesito facendo presente quanto appresso:
1) effettivamente una polizza che comprenda anche gli eventi socio-politici – facendo rientrare tra gli stessi anche i sinistri dovuti a dolo ti terzi – dovrebbe garantire, salvo diversa precisazione nelle C.G.A., anche i danni dolosamente arrecati dai ladri per perpetrare un furto;
2) alla pagina 13 (pagina 5 di 11) del fascicolo informativo è testualmente scritto: “X) Eventi sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da o verificatisi in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, atti vandalici o dolosi di terzi.”;
3) sempre, però, alla stessa pagina è poi riportato: “Ai soli fini della presente garanzia, l’Articolo 2 – “Esclusioni”, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Sono esclusi i danni …. “e) di smarrimento, Furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere; e tale incredibile e assolutamente superflua e inutile clausola potrebbe far sorgere qualche dubbio sull’ indennizzabilità del sinistro in questione, essendo impensabile che una polizza a garanzia di un leasing immobiliare possa garantirne il furto (tra l’ altro chiaramente escluso dalla garanzia “Incendio”); essa perciò potrebbe spiegarsi solo per il caso che con tale oscura precisazione – redatta in termini né chiari e né in armonia col contesto delle garanzie prestate – intendesse escludere dalla copertura assicurativa i sinistri dovuti ad atti dolosi di terzi posti in essere in occasione di “e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere;”;
4) a ciò va aggiunto che, sempre alla stessa pagina le garanzie vengono pure estese nei seguenti termini: “XI) Furto di fissi ed infissi L’Assicurazione comprende, fino alla concorrenza di 5.000,00 euro e senza applicazione del disposto dell’Articolo 8 – “Assicurazione parziale”, il Furto di fissi ed infissi.”, per cui non si comprende se con tale estensione e la pregressa esclusione la compagnia abbia voluto escludere i guasti causati dai ladri per perpetrare l’ azione furtiva di detti fissi e infissi o di qualsiasi altro beni; neppure questa circostanza risulta chiaramente precisata nel contratto;
5) forse una siffatta, e discutibile, interpretazione della polizza potrebbe spiegare in qualche modo la riserva sollevata dal perito della compagnia;
6) alla luce di quanto sopra ed in considerazione della più recente giurisprudenza di Cassazione, riteniamo che – stante la poca chiarezza delle clausole contrattuali – l’assicurato, rivolgendosi ad un legale esperto di diritto delle assicurazioni, abbia buone possibilità di essere indennizzato.