IL VOSTRO QUESITO

Vorrei sapere se il termine “atti vandalici e dolosi” utilizzato nell’allegata polizza Fabbricati della compagnia X prevede l’operatività della garanzia in caso di incendio provocato dolosamente

L’ESPERTO RISPONDE


Ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell’ articolo 1900 del codice civile, la garanzia assicurativa è esclusa solo per il caso di dolo e colpa grave dell’ assicurato, contraente e beneficiario, con possibilità di estendere la garanzia alla colpa grave di alcuno o tutti questi tre soggetti.
Per effetto di quanto sopra, fino alla seconda metà degli anni ’90 il sinistro imputabile a dolo del terzo era normalmente indennizzabile, senza bisogno di sovrappremio ed estensione di garanzia.
Neppure il sinistro riconducibile ad atti vandalico era legalmente escluso dalla copertura assicurativa, atteso che l’art. 1912 del codice civile dispone: “Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari”, essendo esclusi i soli danni determinati da vandalismi posti in essere in occasione di “tumulti popolari”; questa esclusione era comunque già praticata dal mercato, che equiparava ai tumulti popolari qualsiasi atto vandalico.
Alla pagina 17, “Delimitazioni ed esclusioni”, è precisato che ” Sono esclusi i danni:
• causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente nonché di terzi;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;” per cui i sinistri causati con dolo di terzi vengono così espressamente esclusi.
Alla pagina 18 del fascicolo di polizza, alla voce “Garanzie aggiuntive”, è precisato:
“1.4) Eventi sociopolitici A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazione ed esclusioni”, sono indennizzati i danni materiali e diretti: a) causati al Fabbricato da Incendio, Esplosione e Scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato o da atti vandalici e dolosi a opera di terzi”.
Alla luce di quanto sopra, possiamo affermare che la copertura “Eventi sociopolitici”, se prevista in polizza con pagamento del relativo sovrappremio, assicura l’incendio “al Fabbricato” causato da dolo di terzi e non dell’assicurato, del contraente e del beneficiario.