IL VOSTRO QUESITO

Un intermediario sez. A monomandatario ha numerosi subagenti (sez. E) i quali sono plurimandatari e hanno mandati da altre agenzie di altre compagnie.
Quali sanzioni possono essere comminate all’intermediario sez. A che intermedia polizze delle compagnie/agenzie (di cui non ha mandato né collaborazione A con A utilizzando i mandati dei propri subagenti, cioè utilizzando i 7A e 7B dei propri subagenti?

L’ESPERTO RISPONDE


Con l’art. 22, comma 10, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito nella Legge 17.12.2012, n. 221 gli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D del RUI, nonché gli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri della C.E., iscritti nell’apposito elenco annesso al RUI, possono instaurare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della loro attività.
Tale collaborazione è consentita (comma 10) fra intermediari iscritti alla stessa sezione del RUI oppure fra intermediari iscritti in Sezioni diverse, purché nelle sole sezioni A, B, D.
La collaborazione non è invece consentita fra iscritti alle sezioni A, B e D utilizzando il tramite di propri collaboratori iscritti alla sezione “E” e fra iscritti all’interno di questa sezione.
Sono previsti a carico degli intermediari di primo livello degli obblighi informativi (art. 22, comma 10). Il potenziale contraente deve essere preventivamente informato della collaborazione fra più intermediari nella collocazione del contratto, della loro esatta identità, della sezione del RUI in cui sono iscritti e del ruolo svolto da ciascuno intermediario tramite un mod. 7/B opportunamente adattato.
L’art. 22, comma 11, istituisce una responsabilità solidale fra intermediari che svolgono attività in collaborazione fra di loro. Essi sono responsabili solidalmente verso il contraente per i danni arrecatigli in conseguenza di tale attività, ma sono fatte salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.