IL VOSTRO QUESITO

Si richiede se ci sono novità relativamente a sentenze recenti che riguardino gli storni riferibili alla Legge Bersani o in senso più ampio storni che siano riferibili agli accordi interni compagnie /agenti.

L’ESPERTO RISPONDE


Il D.L. 04.07.2006, n. 223 (cosiddetto “Bersani 1”), convertito nella legge 04.08.2006 n. 248, ha vietato alle imprese di assicurazione ed ai loro agenti di stipulare clausole contrattuali di distribuzione in esclusiva di polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto.
Il D.L. 31.01.2007, n. 7 (cosiddetto “Bersani 2”), convertito nella legge 02.04.2007, n. 40, ha esteso il medesimo divieto di stipulare clausole contrattuali di distribuzione in esclusiva a tutti i rami danni, escluso il ramo vita.
Pertanto la “Legge Bersani”, a cui fa riferimento l’abbonato, non ha alcuna attinenza con aspetti riguardanti gli storni provvigionali. Questi ultimi, invece, furono oggetto di controversia fra agenti ed imprese di assicurazione a seguito delle due modifiche normative apportate all’art. 1899 c.c. in tema di durata poliennale dei contratti di assicurazione e della loro rescindibilità prima della scadenza. La prima modifica venne introdotta con l’art. 5, comma 4, della legge 2.4.2007, n. 40 e la seconda con l’art. 21, comma 3, della legge 23.07.2009.
Nel rimandarLa a tali ultime disposizioni di legge osserviamo che i circa sette anni ormai trascorsi dall’ultima modifica legislativa hanno fatto perdere attualità al quesito propostoci. D’altro canto non ci è nota l’esistenza di una giurisprudenza relativa alle novelle normative citate, né ci sono noti eventuali accordi aziendali intervenuti al riguardo.