IL VOSTRO QUESITO

Abbiamo un collaboratore iscritto al Rui nella sezione E e vorremmo cancellare la sua collaborazione; come dobbiamo comportarci in merito ai corsi di aggiornamento?

L’ESPERTO RISPONDE


Il quesito, in assenza di disposizioni che regolino il caso proposto, non ha risposta univoca in quanto essa dipende da fattori diversi, alcuni dei quali ricavati in via interpretativa e precisamente:
a) dall’impossibilità temporale di poter provvedere all’obbligo di aggiornamento professionale relativo all’anno in cui la cancellazione avviene;
b) dall’esistenza o meno di collaborazioni in atto del soggetto iscritto in Sez. E con altri intermediari di primo livello (Sez. A, B, D).
Occorre, infatti, fare riferimento alle seguenti disposizioni regolamentari:
– all’art. 7, comma 4, del Regolamento IVASS n. 6/2014, il quale fissa l’obbligo di aggiornamento professionale in 60 ore nel biennio con un minimo di 15 ore in uno dei due anni: perciò assume rilievo l’anno del biennio in cui il rapporto si scioglie ai fini della determinazione delle ore di aggiornamento obbligatorie;
– all’art. 5, comma 4, del Regolamento IVASS n. 6/2014, che, nel caso in cui l’iscritto in Sez. E operi per diversi intermediari di primo livello, consente di attuare forme di coordinamento per ripartire tra loro l’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale nei confronti del collaboratore.
Ciò premesso, le risposte al quesito sono le seguenti:
A) Il collaboratore iscritto in Sez. E non ha altre collaborazioni in atto: se la cancellazione avviene a data in cui l’eventuale mancato aggiornamento era ancora possibile, nessun inadempimento può essere imputato all’intermediario di primo livello in quanto con la cessazione del rapporto cessano anche gli obblighi di aggiornamento professionale nei confronti del collaboratore nell’anno di riferimento; invece, se la cancellazione avviene a fine anno, quando ormai gli obblighi di aggiornamento professionale temporalmente non possono più essere adempiuti, in questo caso vi è inadempimento dell’intermediario di primo livello.
B) Il collaboratore iscritto in Sez. E ha altri rapporti in atto con intermediari di primo livello e fra essi è intervenuto accordo per ripartire fra essi gli obblighi di aggiornamento professionale nei di lui confronti, se tali obblighi vengono interamente adempiuti secondo i criteri stabiliti dalla norma, nessun inadempimento può essere imputato all’intermediario che attraverso la cancellazione dal RUI ha cessato il rapporto con l’iscritto in Sez. E.