IL VOSTRO QUESITO

L’art. 110 codice della strada, comma 2° prevede che la “macchina agricola” venga immatricolata a nome di colui che dichiari essere titolare di impresa agricola o forestale o impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche.
Si verifica che per un “trattore” già assicurato intestato a imprenditore agricolo deceduto, venga richiesta la voltura di polizza a nome del figlio, non imprenditore agricolo titolare di partita iva specifica, che decide di tenere il mezzo per le proprie eventuali necessità.
Similmente, un imprenditore del settore commercio, titolare di una villa con parco, ha acquistato recentemente e immatricolato e assicurato (RCA) una macchina agricola per le esigenze del parco; a quest’ultimo non è stato minimamente accennato, da parte degli uffici competenti – Motorizzazione, PRA – le limitazioni presenti all’art. 110 C. d. S.
In un caso, l’assuntore di compagnia messo a conoscenza della problematica, ha imposto l’annullazione della polizza RCA.
Si richiede se in caso di danno causato da detti mezzi possa scattare la rivalsa della compagnia, per la presenza nelle condizioni generali di assicurazione, alla voce “Esclusioni e rivalsa”, della formula “… e in tutti gli altri casi previsti dalla Legge …”.

L’ESPERTO RISPONDE

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