IL VOSTRO QUESITO

Secondo la legge italiana, in sintesi, un rischio esistente in Italia, ad esempio un’azienda che vende i propri prodotti in Italia, se vuole essere assicurato deve farlo tramite una compagnia legalmente autorizzata in Italia o all’interno dell’Unione Europea in Libera Prestazione di Servizi. Tuttavia, qualora non riuscisse ad ottenere la necessaria copertura in Italia, potrebbe acquistare la copertura in un altro paese?
Per esempio, un’azienda produttrice italiana vende i propri prodotti ad un proprio cliente negli USA. Da contratto, il cliente richiede the l’azienda produttrice sia assicurata per RC prodotti e le condizioni assicurative richieste non sono ragionevolmente ottenibili dalle compagnie in Italia. In questo caso, l’azienda potrebbe legalmente acquistare la copertura RC prodotti, così come richiesta dal proprio cliente, da una compagnia assicurativa autorizzata ad operare solo negli Stati Uniti?

L’ESPERTO RISPONDE


Il quesito posto contiene una serie di questioni piuttosto articolate, che pure necessitano di un approfondimento in relazione alla situazione prospettata.
In questa sede e nell’economia dello spazio concesso dalla rubrica, facciamo presente che l’articolo 167 del codice delle assicurazioni espressamente prevede essere nullo il contratto stipulato con impresa non autorizzata (in Italia o nella EU) all’esercizio dello specifico ramo assicurativo; il secondo comma della norma in questione, peraltro stabilisce una particolare ipotesi di nullità “relativa”, molto controversa in dottrina.
Cogliamo questa occasione per far presente che l’eventuale intermediazione di contratti assicurativi stipulati con imprese non autorizzate, non è consentita ed è fonte di provvedimenti amministrativi e sanzionatori da parte di IVASS.