IL VOSTRO QUESITO

In base al Regolamento IVASS n. 6/2014, e più nello specifico, all’art 5 comma 2 e art. 14 comma 3 – l’intermediario iscritto nella sezione B del RUI potrà usufruire della formazione impartita dal dipendente di un’impresa di assicurazione che sia in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento e potrà quindi occuparsi (il broker) di organizzare il corso per i collaboratori di cui si avvale (iscritti nella sezione E oppure addetti all’interno dei locali).

Resterebbero però escluse le persone fisiche iscritte in B (una buona parte dei partecipanti ad una ipotetica sessione formativa) dal momento che non è chiaro come interpretare correttamente l’art. 5 comma 2 del Regolamento in base alla quale sembrerebbe plausibile anche per questi ultimi ricevere la formazione da parte dell’impresa di assicurazione per il tramite di un proprio dipendente; con l’impresa di assicurazione che rilascerà – inoltre – anche i relativi attestati.

Il dubbio si pone poiché se da un lato l’approccio appena descritto parrebbe essere in linea con quanto stabilito dall’art. 5 comma 2 dall’altro, in base allo stesso articolo ed in relazione alle definizioni, le imprese potrebbero essere legittimate a “controllare i broker”, in contraddizione con il profilo dell’intermediario ed, ancora di più, con quello di un broker. Pertanto riterremmo che i broker debbano organizzarsi per rispettare le norme, ma sotto la propria responsabilità e sotto la vigilanza dell’Autorità e non delle controparti commerciali.

Al riguardo è importante ribadire che essendo i broker intermediari indipendenti da qualsiasi rapporto mandatario con le compagnie, la previsione in capo alla compagnia della possibilità di erogazione della formazione potrebbe costituire una pregiudiziale impropria. Distinguere o scegliere le compagnie alle quali fare obbligatoriamente riferimento per l’assolvimento dell’obbligo formativo potrebbe creare una “dipendenza” altrettanto impropria ed in contrasto con la sopraesposta premessa

L’ESPERTO RISPONDE


In linea di principio siamo d’accordo con le considerazioni contenute al terzo capoverso del quesito.
Ma, ciò premesso, non intravvediamo nella normativa esistente un ostacolo ad una diversa soluzione del problema, considerato che l’art. 5, comma 2, del Regolamento IVASS n. 6/2014 con chiarezza consente alle persone fisiche iscritte nella sezione B del RUI di organizzare alternativamente i corsi di aggiornamento professionale, ai quali sono tenute, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’art. 14, comma 2, ossia i requisiti degli enti elencati alle lettere a), b) e c) del comma 1 della stessa norma, purché i corsi siano tenuti da docenti aventi i requisiti descritti al comma 3.