IL VOSTRO QUESITO

Ho letto un articolo della rivista Quattroruote in cui un lettore si lamentava del fatto che la sua assicurazione non lo indennizzava del furto della sua autovettura perché aveva corrisposto il premio dopo la scadenza contrattuale ancorché nel periodo dei 15 giorni di mora. La motivazione era fondata sul presupposto che la facilitazione valeva solo per il pagamelo del premio RCA. A me sembra illogico ed illegittimo e non ho mai trovato simili condizioni contrattuali.

L’ESPERTO RISPONDE


Se la garanzia C.V.T. (cioè furto e incendio del veicolo) è stata inserita nel contesto della polizza R.C.A. obbligatoria, l’assicurazione deve anche indennizzare il sinistro furto accaduto nei quindici giorni dalla scadenza della polizza; ciò in quanto l’ art. 170-bis del C.d.a., introdotto dal D.L. 179 del 28 Ottobre 2012, così dispone: “L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata (quindi anche quella “Incendio” e “Furto”; n.d.r.) con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza“.

Poiché, come è triste consuetudine di un mercato assicurativo sempre meno attento verso l’ assicurato, certamente nessun avviso della scadenza di polizza è stato dato dall’assicuratore al proprio cliente e poiché il contratto era unico e comprensivo anche della copertura “Furto”, evidentemente l’assicuratore deve “mantenere operante” per i quindici giorni di legge tutte le garanzie assicurative prestate con la polizza scaduta.

Le uniche eccezioni a questo principio si hanno solo nel caso che la polizza risulti essere stata formalmente disdettata (cosa improbabile, stante la non prorogabilità del contratto, che renderebbe superflua tale operazione) ovvero nel caso che l’ assicurato abbia, in questo periodo, stipulato altra polizza RCA, che magari non preveda la garanzia furto; in questo ultimo caso l’ assicurato si troverebbe privo di copertura assicurativa, in quanto il nuovo contratto non prevede questo rischio ed il periodo di ultrattività di 15 giorni previsto dalla legge è cessato con la stipula del nuovo contratto.

Ovviamente, qualora la copertura “Furto” fosse stata prestata con separato polizza, non trova applicazione il richiamato articolo 170-bis del C.d.a. e dovrebbe essere operante l’altra polizza. a meno che non fosse stata disdettata.