IL VOSTRO QUESITO

In una società in accomandita semplice, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, stante il divieto per il socio accomandante di compiere atti di amministrazione, può costui prestare la propria opera in veste di intermediario?

L’ESPERTO RISPONDE


Ai sensi dell’art. 2320 c.c., primo comma, i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare e concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari, pena l’assunzione di responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

Il secondo comma della norma, tuttavia, prevede che i soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori.

Per aversi violazione del divieto di immistione l’accomandante deve aver posto in essere atti di gestione dell’attività sociale, che rivelino la sua partecipazione alla direzione, mentre non è sufficiente lo svolgimento di semplici atti esecutivi dei rapporti obbligatori della società (A. Fiale, Compendio di diritto delle società, Editore Simone, 2014).

Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene che i soci accomandanti possano svolgere attività di intermediari per conto della società in accomandita semplice. Sarebbe, tuttavia, opportuno che ciò sia previsto dall’atto costitutivo, ove venga precisato l’ambito di tale attività e ribadita l’esclusione dell’accomandante da ogni diverso atto, che implichi ingerenza nell’amministrazione societaria.