IL VOSTRO QUESITO

Relativamente alle previsioni del decreto ministeriale del 22/09/2016 in merito alla assicurazione infortuni obbligatoria per gli avvocati, non mi è chiaro se:
1. la polizza debba prevedere anche il rimborso spese mediche (la garanzia sembrerebbe obbligatoria ai sensi dell’art. 4 comma 2, ma poi non viene più richiamata nel comma 4)
2. quali franchigie su IT e IP possano ritenersi idonee a soddisfare i requisiti di legge.

L’ESPERTO RISPONDE


Secondo quanto previsto dal decreto del ministero della Giustizia del 22/09/2016 (G.U. 11/10/2016), l’’assicurazione contro gli infortuni deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.
La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.
Le somme assicurate minime sono:
– capitale caso morte: euro 100.000,00;
– capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
– diaria giornaliera da inabilita’ temporanea: euro 50,00;
per cui apparirebbe evidente che per il rimborso delle spese mediche da infortunio – garanzia, questa, ordinariamente reperibile sul mercato assicurativo – non è stato previsto alcun minimo da assicurare.
Per quanto riguarda le franchigie, allo stato riteniamo si debba fare una verifica sulla relativa possibile entità utilizzando i parametri di adeguatezza correlati al singolo caso specifico e quindi, alla capacità finanziaria dell’assicurato nel sopportarne il relativo onere economico.