IL CASO

Quando scatta la rivalsa della impresa assicuratrice?

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 282 – gennaio 2017


Per la Cassazione non si applica la rivalsa contrattuale se la causa del sinistro è direttamente riconducibile alla condotta colposa del conducente.

L’obbligo di assicurare il veicolo sul quale si circola ci pone al riparo dal dover por mano al portafoglio nel caso in cui, per imprudenza o inosservanza delle norme del codice stradale, causiamo dei danni a cose o persone terze. Nel caso del trasporto di persone sugli autocarri, dopo la terza direttiva (art. 1 direttiva CE n.90/232) ed il recepimento nell’art. 129 del codice delle assicurazioni dell’art. 12 della direttiva 2009/103/CE, si è definitivamente eliminato il problema del risarcimento del danno alla persona subito dai trasportati, giacchè andrà sempre a loro corrisposto dall’impresa di assicurazione dell’autocarro, ancorché la loro permanenza nel mezzo (cabina o rimorchio poco importa) sia in palese violazione delle prescrizioni della carta di circolazione o delle disposizioni vigenti (leggasi codice della strada ndr).

Ricordiamo solo brevemente che i veicoli immatricolati come autocarri (categoria N) sono destinati al solo trasporto di cose e possono veicolare al loro interno esclusivamente le persone che siano addette all’uso delle cose trasportate o addette al trasporto delle medesime (carico e scarico).

Viaggiare con persone a bordo di un autocarro che nulla hanno a che fare con le cose trasportate, implica non solo violare il codice della strada (art. 82), ma soprattutto effettuare un trasporto non consentito e dunque illegittimo, che potrebbe avere pesanti risvolti economici nel malaugurato caso in cui ci rendiamo responsabili di un incidente che provochi lesioni ai nostri passeggeri. Se, infatti, come abbiamo sopra ricordato, la vittima avrà sempre e comunque il diritto al risarcimento per le lesioni subite, indipendentemente dalle modalità del trasporto, il proprietario del veicolo sarà esposto all’azione di rivalsa (art. 144 cod. ass.) da parte dell’impresa assicuratrice, la quale pretenderà dall’assicurato la restituzione di quanto versato alla vittima o la franchigia contrattualmente prevista in polizza, in ragione delle circostanze che il trasporto anomalo, o effettuato in violazione delle disposizioni vigenti, rappresentano le tipiche clausole di esclusione della copertura assicurativa r.c.a., previste nella maggioranza della polizze RCA, assieme alla guida in stato d’ebbrezza, guida senza patente, etc..

Il caso

Gli eredi di Tizio citano in giudizio Caio e la sua assicurazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al decesso del proprio congiunto Zerio. Nell’occorso Zerio si trovava a bordo dell’autocarro di proprietà di Caio – munito di gru e di cassone – il quale, dopo avere caricato il veicolo di Zerio in panne e posizionatolo sul rimorchio, si era fermato con il braccio della gru alzato sotto i tralicci dell’alta tensione. Detta improvvida manovra aveva provocato l’arco voltaico con conseguente scarica elettrica che aveva fulminato il trasportato Zerio. La compagnia si costituiva in giudizio contestando l’operatività della polizza e, parimenti, svolgeva a carico del proprio assicurato la domanda di rivalsa per tutte le somme che avrebbe dovuto versare alla vittima, in forza della garanzia assicurativa. La compagnia riteneva, infatti, che il trasporto non fosse avvenuto nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in virtù della clausola contrattuale di esclusione dalla garanzia prevista nella polizza rca, azionava in via riconvenzionale la domanda di rivalsa.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e respingeva la domanda di rivalsa dell’impresa assicuratrice. La stessa interponeva appello contro la pronuncia di primo grado e la Corte d’Appello concludeva per l’operatività della garanzia e conseguente rigetto del gravame. La compagnia promuoveva quindi ricorso avanti alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza d’appello.

Le norme

Art. 129 Codice delle Assicurazioni (Soggetti esclusi dall’assicurazione)
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 144. C.d. A. (Azione diretta del danneggiato)
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno.
L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Omissis.

Art. 54 Codice della Strada (Veicoli)
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d)
autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
e) (omissis).
Alle citate norme codicistiche devono aggiungersi, per il caso che ci occupa, anche le condizioni contrattuali previste nelle polizze R.C.A..

Nella generalità dei casi le clausole che escludono la copertura assicurativa attengono a:
1) guida in stato di ebbrezza;
2) conducente privo di patente o non abilitato alla guida;
3) partecipazioni a gare;
4) trasporto di persone oltre a quanto contemplato nella carta di circolazione;
5) circolazione con targa prova;
6) mancato uso delle cinture di sicurezza per i terzi trasportati.

La soluzione

Il Supremo Collegio esamina l’unico motivo di ricorso della compagnia la quale sostiene che l’autocarro era adibito al trasporto di materiali edili e non al trasporto di autovetture. La vettura, inoltre, era stata posizionata nel rimorchio in modo da superare l’altezza consentita, violando così il disposto dell’art. 61 del codice della strada. Le indicate circostanze fattuali, a dire della ricorrente, configurano una modalità di trasporto difforme alle disposizioni vigenti che legittima l’esclusione della garanzia assicurativa ma la Corte d’Appello, avrebbe del tutto omesso di valutare detta doglianza, limitandosi ad accettare la “regolarità” del trasporto, esclusivamente in rapporto alle indicazioni della carta di circolazione del mezzo e non anche con riferimento alla conformità alle disposizioni vigenti. La Corte, nel rigettare il motivo di ricorso, ripercorre il ragionamento del giudice di secondo grado che analizza la clausola di esclusione in ragione dei fatti occorsi. La clausola inserita nella polizza (art. 2 comma 2 lett. E), prevedeva l’esclusione della copertura in relazione ai danni patiti dai terzi trasportati “se il trasporto non era stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione”.
Nella specie era stato appurato che:
1) il camion era dotato di gru per il sollevamento di cose da collocare nel cassone;
2) era abilitato al trasporto di cose per un peso complessivo di 24.000 kg;
3) nella carta di circolazione non vi era alcun ostacolo al trasporto di autovetture e non vi erano specifiche limitazioni in ordine all’altezza massima dei beni trasportati;
4) non vi era stato superamento del peso massimo di trasporto e la vettura non fuoriusciva dalla sagoma del cassone;
5) non sussistevano preclusioni a viaggiare con il braccio della gru raccolto dietro la motrice anziché proteso sul cassone.

Alla luce di un tanto la Corte d’Appello aveva concluso che il trasporto era avvenuto nel rispetto delle prescrizioni previste nella carta di circolazione e tale decisione viene condivisa dalla Corte di Cassazione la quale evidenzia, peraltro, che l’accertamento dei fatti cui era giunta la Corte d’Appello, era stato condiviso anche dalla ricorrente stante la sua mancata contestazione sul punto. La Corte di Cassazione, poi, pur premettendo che il motivo di ricorso pare contenga un carattere di novità, giacché si richiede al Collegio di valutare una questione non sottoposta al giudice di merito – ovvero la presunta violazione dell’art. 61 del codice della strada per l’asserita violazione sull’altezza massima del carico – affronta la questione sottopostale e analizza il contenuto della clausola di esclusione con specifico riferimento al “trasporto non effettuato in conformità alla disposizioni vigenti”.

A giudizio del Supremo Collegio la prescrizione contenuta nella clausola non può includere anche la condotta del conducente che violi le norme sulla circolazione stradale o le normali regole di prudenza. Quando il sinistro è causato dal mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale o delle regole di comune prudenza, è evidente che la genesi del danno non è in alcun modo legata alle modalità con le quali si effettua il trasporto, ma alla condotta contra ius del conducente che è fonte di quella responsabilità civile che la polizza rca garantisce contrattualmente.
La Corte afferma che “quanto, invece, al rispetto delle norme per il trasporto, la disposizione contrattuale non può all’evidenza ricomprendere in tale espressione anche la violazione commessa dal conducente, di regole di comportamento derivanti dal codice della strada. In altri termini, una cosa è che vi siano, ad esempio difetti strutturali o di costruzione del mezzo tali da provocare un sinistro, altra cosa è che il fato dannoso sia stato generato dalla violazione di regole di circolazione o di semplice prudenza”.

Nel caso di specie è evidente che la morte del trasportato è stata provocata dalla improvvida, quanto indebita, sosta del mezzo con il braccio della gru alzato sotto un traliccio dell’alta tensione che ha generato il mortale arco voltaico. Il trasporto della vettura, quand’anche non fosse stato conforme alle disposizioni vigenti per il mancato rispetto dei limiti di altezza, non avrebbe in alcun modo prodotto il tragico evento, né contribuito alla sua causazione e dunque, per la Corte, non trova alcuna applicazione la clausola di esclusione della garanzia assicurativa.

Quello che la Corte evidenzia è il fondamentale principio della colpa quale elemento necessario ma sufficiente ai fini della responsabilità civile, nonché fonte di quel rischio che la compagnia stima e contrattualmente assume, in funzione del premio versato. L’obbligo di risarcire i terzi danneggiati trova la sua origine sia nella legge, sia nelle condizioni contrattuali di polizza che determinano l’estensione di copertura, in ragione del rapporto tra rischio e premio versato. L’azione di rivalsa entra in gioco quando il rapporto tra il rischio trasferito all’assicuratore e il premio versato viene meno, determinando a carico dell’assicuratore una prestazione indennitaria che non trova giustificazione/soddisfazione nel premio pattuito. Si comprende allora, come la rivalsa sia direttamente connessa alla violazione di una prescrizione inserita in polizza che mira a prevenire ed ad evitare un determinato comportamento dell’assicurato diretto ad aggravare il rischio o addirittura ad esporre l’assicuratore ad un rischio non contrattualizzato. Quando ciò avviene, la rivalsa ha lo scopo di riequilibrare quel rapporto che l’assicurato ha incrinato violando la prescrizione pattizia. È evidente che se il danno verificatosi non è in alcun modo causalmente legato alla violazione dell’obbligo contrattuale, non vi è alcuna ragione per escludere la garanzia assicurativa poiché l’assicurato non ha leso il rapporto contrattuale, né aggravato il rischio assunto e trasferito all’assicuratore con la polizza. Risulta particolare la circostanza che nel caso de quo il riferimento al trasporto cosiddetto “anomalo” o non conforme viene riferito alle cose trasportate anziché come normalmente accade alle persone trasportate.

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