Di Lucio Berno.

Ecco che la Suprema Corte (passo dopo passo) fa chiarezza in una materia che in molti hanno sottovalutato e che invece è di enorme rilevanza se si pensa che l’obiettivo primo è la riduzione delle vittime da circolazione stradale.

La Corte di Cassazione penale con sentenza numero 38203/2016 (che potrete leggere per intero) e depositata il 14 settembre, ha stabilito un principio molto ampio quando si parla di incidente stradale. Fino a ieri eravamo convinti che per “incidente stradale” dovevamo intendere esclusivamente un evento che avesse prodotto danni a cose o a persone. Ora non più! Grazie Cassazione Penale!

Oggi dobbiamo ricondurre la locuzione “incidente stradale” a qualunque impedimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale e determini un rischio per la collettività anche se solo potenziale almeno quando chi è alla guida è in stato di ebbrezza.

Spetterà quindi al giudice stabilire se l’evento che si è verificato ha in qualche modo interrotto o turbato lo svolgimento normale della circolazione stradale così da rilevare (eventualmente) la potenziale idoneità a creare un danno o a creare un pericolo per la collettività circolante.

La Corte ha comunque sottolineato che non si può prescindere dall’accertamento di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del conducente e l’incidente così da non applicare l’aggravante sempre e comunque ma solamente nei casi in cui l’incidente sia determinato da tale fattispecie.

Bellissima sentenza!

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