Benchmark & clausole

Autori: Simone Rizzo e Luca Furgiuele
ASSINEWS 276 – giugno 2016

In questo terzo appuntamento della rubrica “Benchmark & Clausole” confrontiamo le condizioni di polizza proposte da sette compagnie assicurative nazionali ed internazionali leader del mercato:
• UnipolSai Assicurazioni;
• Generali Italia;
• Zurich Insurance;
•Aviva;
• Allianz;
• Reale Mutua;
• Groupama.

Precisiamo che l’ordine indicato nelle successive tabelle non rispecchia la classifica Ania precedentemente illustrata.
L’obiettivo che ci siamo posti è quello di evidenziare le principali differenze esistenti nel mercato assicurativo relativamente ai contenuti contrattuali che gli attori professionali offrono al mondo retail e industriale.
Nelle tabelle di comparazione abbiamo indicato con il colore verde le migliori condizioni a favore dell’assicurato e con il colore giallo le aree di attenzione di cui l’assicurato dovrebbe essere sempre informato prima della stipulazione del contratto. R.C.T. 

Glossario
Tra le tipiche clausole che troviamo all’interno delle polizze RCT/O per le PMI, vi è quella riguardante la proprietà dei fabbricati. In questo appuntamento analizziamo la copertura della responsabilità per danni derivanti dalla proprietà del fabbricato – e degli spazi adiacenti quest’ultimo – esclusivamente destinato allo svolgimento dell’attività aziendale.

La portata della garanzia è strettamente legata alla definizione di fabbricato fornita dalle diverse compagnie, che varia in modo sostanziale da polizza a polizza (come ad esempio l’inclusione delle quote spettanti di parti comuni, dell’abitazione dell’assicurato, delle decorazioni prive di valore artistico, degli oneri di urbanizzazione e ricostruzione, ecc.). Per questo motivo consigliamo un’attenta lettura del termine all’interno dei glossari di polizza.

Aree di confronto
Il confronto della garanzia di responsabilità civile delle aziende si è concentrata su alcune variabili che influiscono sul grado di copertura assicurativa e che riguardano:
• la presenza della garanzia nel contratto;
• le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
• la copertura dei danni da spargimento di liquidi, da rigurgito di fogna e i danni da caduta di neve;
• le esclusioni.ass276_bench_fig1

Presenza della garanzia
Tutte le compagnie selezionate per l’attività di confronto prevedono una garanzia assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato.
Come mostrato dalla tabella 1, soltanto una compagnia, sulle sette analizzate, offre la copertura esaminata come estensione di garanzia e dunque dietro un incremento di premio, le restanti compagnie presentano tale clausola tra le garanzie base già automaticamente incluse nella sezione RCT.

Manutenzione ordinaria e straordinaria
La clausola di responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato include al suo interno una garanzia importante che riguarda le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione svolte sui fabbricati e/o sulle aree di pertinenza dei locali aziendali.
Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria tutte le compagnie offrono – o non specificano, quindi includendola senza alcuna limitazione – la garanzia a copertura dei danni derivanti da tali operazioni, sia che esse siano compiute in economia sia qualora l’assicurato assuma il ruolo di committente di lavori affidati a terzi.
Anche la copertura RC per le attività di manutenzione straordinaria viene garantita da tutte le compagnie sottoposte a confronto; la principale differenza che si rileva tra le varie polizze concerne la bipartizione tra lavori in economia e operazioni affidate a terzi: una compagnia su sette restringe l’area di copertura alle sole operazioni commissionate a terzi soggetti. Una sola compagnia non prevede questo tipo di copertura in quanto copre la responsabilità in capo all’assicurato che svolge attività edili. Sempre rimanendo in ambito di operazioni di manutenzione, un discorso a parte va fatto con riferimento alle attività disciplinate dal d.lgs. 81/2008. Attraverso l’analisi delle coperture assicurative abbiamo riscontrato delle differenze rilevanti che riguardano principalmente:
• la trascrizione delle operazioni sopra indicate tra le garanzie o le esclusioni di polizza: una compagnia non disciplina queste tipologie di attività, dunque includendo senza alcuna limitazione la fattispecie di rischio;
• il carattere di ordinarietà o straordinarietà delle attività commissionate a terzi e rientranti nell’ambito di applicazione della normativa: quattro compagnie specificano la copertura sia per le operazioni di manutenzione ordinaria sia per quelle di carattere straordinario disciplinate dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro; una compagnia invece limita la copertura alle sole operazioni di manutenzione straordinaria;
• la tipologia di rischi coperti: due compagnie coprono esclusivamente i danni per morte, lesioni personali gravi o gravissime, una polizza estende la copertura a tutte le lesioni personali e ai danni per deterioramento di cose durante le operazioni;
• la conformità alla norma richiesta dalla polizza: due compagnie vincolano l’operatività della garanzia al rispetto della norma o, ove previsto, alla nomina di operatori quali il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori che invece sono necessariamente richiesti da una compagnia (ricordiamo che la nomina di tali soggetti è prevista solo dinanzi a determinate circostanze che non sempre possono verificarsi in ambito aziendale).ass276_bench_tab1 ass276_bench_tab2 ass276_bench_tab3

Danni da spargimento di liquidi, da rigurgito di fogna e danni da caduta di neve
La clausola a copertura della responsabilità per danni associati alla proprietà del fabbricato può estendersi anche ai casi di spargimento di liquidi, rigurgito di fogna e caduta di neve.
Tutte le sette compagnie includono o non disciplinano alcuna esclusione – dunque ricomprendendo tale tipologia di rischio senza alcuna limitazione – per i danni da spargimento di liquidi. Con riferimento alle condizioni e ai limiti di indennizzo, come è possibile notare dalla tabella 3. tre compagnie che prevedono la copertura per i danni da spargimento di liquidi vincolano la garanzia ai solo casi di rottura accidentale di tubazioni e/o condutture in genere, con l’applicazione di una franchigia di valore compreso tra gli € 150,00 e gli € 250,00.
Per quanto riguarda i danni derivanti da rigurgito di fogna tutte le compagnie coprono o non disciplinano alcuna esclusione sulla fattispecie di rischio. Con riferimento alle cause del danno che fanno scattare la copertura appena menzionata, due compagnie sulle sette analizzate restringono l’ambito di applicazione della garanzia ai casi di rottura accidentale di tubazioni o condutture (si consiglia di verificare sempre la terminologia utilizzata in quanto una compagnia include anche i casi di occlusione di tubature e condutture).
Due compagnie prevedono esplicitamente la copertura anche per i danni derivanti dalla caduta di neve dai fabbricati o dalle piante di pertinenza del fabbricato. Una compagnia copre invece i danni da mancata rimozione della neve mentre le restanti non disciplinano questa garanzia, includendo quindi senza alcuna limitazione tale tipologia di danni.

Esclusioni
Sei compagnie su sette concordano nell’escludere dalla copertura dalla responsabilità civile dell’impresa i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. Solamente una compagnia non prevede questa tipologia di esclusione, dunque prevedendo una garanzia anche per i danni derivanti da questa tipologia di rischio connesso alla proprietà del fabbricato. Le altre esclusioni riferite alla clausola RC del fabbricato e disciplinate dalle diverse compagnie riguardano generalmente i danni da franamento e cedimento del terreno (quattro compagnie su sette), i danni da rigurgito di fogna di impianti non di pertinenza del fabbricato e i danni da spargimento d’acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all’esterno dei fabbricati.ass276_bench_tab4

Riflessioni e conclusioni
L’analisi della copertura assicurativa di responsabilità civile aziendale ha rilevato, nell’ambito della garanzia di responsabilità derivante dalla proprietà del fabbricato industriale utilizzato per lo svolgimento dell’attività, un’ampia varietà di clausole diverse tra loro.
Si suggerisce dunque di prestare grande attenzione alla selezione della polizza assicurativa da proporre all’impresa assicuranda, al fine di predisporre un contratto adeguato alle necessità del cliente anche in relazione alla normativa sull’adeguatezza (art. 52 reg. ISVAP 5/2006).

Il regolamento ISVAP 5/2006 definisce l’obbligo per l’intermediario di “proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente”. È compito quindi dell’intermediario, non solo nell’ambito dell’etica professionale ma anche sotto il profilo regolamentare, precisare al cliente quali sono le limitazioni di garanzia che possono incidere sull’ampiezza complessiva della copertura assicurativa proposta. Soltanto in questo modo il cliente o il potenziale cliente potrà decidere in maniera ragionata se contrarre o meno la polizza assicurativa.