Di Lucio Berno

Vi ricordate le famose Tabelle di Milano per il calcolo del danno non patrimoniale?  Ebbene non ci saranno più. Almeno secondo quanto previsto da una norma del ddl concorrenza che ha ricevuto il via libera dalla commissione Senato.

Ma facciamo un po’ di cronistoria breve e sintetica. Nel caso in cui l’assicurazione debba risarcire il danno da sinistro stradale deve tenere conto, ai fini del danno non patrimoniale, delle quantificazioni operate dalle tabelle del Tribunale di Milano. Secondo, infatti, una recente sentenza della Cassazione queste tabelle hanno assunto una vocazione tale da essere utilizzate su tutto il territorio nazionale. E quand’anche il giudice volesse discostarsene è obbligato a fornirne una congrua motivazione.

Derogare dai criteri stabiliti dal Tribunale di Milano sembra pertanto impossibile o quanto meno assai difficile e complesso. Essi tuttavia potranno servire “quale criterio di riscontro e verifica” di una possibile diversa quantificazione.

La sentenza nominata ha anche il pregio di ricordarci che il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere “integrale”, e non invece avere carattere simbolico se non addirittura irrisorio e comunque essere sempre correlati alla effettiva entità del danno subito.

Si dovranno rispettare i criteri di “elasticità e flessibilità” così da poter garantire, il rispetto di liquidazioni uniformi evitando disparità tra i cittadini  ma rispettando altresì il diritto a quantificazioni “personalizzate” del danno.

In altre parole la valutazione del giudice deve essere “equa”, adeguata e proporzionata a seconda di ogni specifico caso.

L’applicazione dei principi sopra esposti ci ha condotto ad utilizzare sempre più le cosiddette tabelle di liquidazione tra le quali rivestono un carattere di riferimento le tabelle dei Tribunale di Milano, che hanno raggiunto il livello di paradigma per ogni valutazione del danno in qualsiasi parte d’Italia.

Pertanto ove il giudice intendesse indirizzarsi in sistemi di quantificazione diversa dovrà darne motiva e congrua motivazione. Se così non fosse ci si potrebbe trovare in presenza di una sentenza viziata. Meglio evitare quindi non vi pare?

Meglio dare una scorsa anche alla sentenza della Cassazione non credete?  Eccola:

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