di Lucio Berno

Se poi si tratta di una rivalsa di € 911.300,00 allora si comprenderà bene che il problema si fa “grosso”…. E questo problema è durato ben 23 anni (ventitreanni!!!)  Ma andiamo con ordine.

Il fatto:

Il signor X, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale si trova alla guida di una autovettura priva degli adattamenti previsti obbligatoriamente a carico del conducente della patente stessa.

Il Signor X è responsabile di un grave incidente stradale nel quale i terzi trasportati subiscono lesioni molto gravi. La compagnia di assicurazione paga i danni e poi avanza richiesta di rivalsa nei confronti della società che eccepisce la infondatezza della richiesta.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea e condannato i convenuti al rimborso alla compagnia della somma complessiva di € 449.335,17 oltre ad interessi e rivalutazione.

A loro volta, i convenuti soccombenti propongono appello presso la Corte d’Appello di Milano che, il 1° febbraio 2013 riforma completamente la sentenza del Giudice di prime cure.

Anche la compagnia di assicurazione propone ricorso per Cassazione.

La Cassazione giudica infondato il motivo.

SI RIPORTA DI SEGUITO I MOTIVI DELLA DECISIONE:

“1. La parte ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti precisazioni.

La clausola contrattuale richiamata dalla società ricorrente e trascritta nel ricorso prevede una formula ampia e generica, come risulta dalla dicitura “l’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”.

Ciò comporta che la situazione lamentata dalla ricorrente “cioè l’essersi posto il signor X alla gyida di un veicolo non adattato alla sua situazione fisica di portatore di protesi al braccio” non può in alcun modo ritenersi equiparabile a quella di ci si metta alla guida senza la patente, avvicinandosi piuttosto ad altre situazioni (quale, ad esempio, l’essersi posto alla guida senza lenti, avendone l’obbligo).

D’altronde l’abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità che attesta l’esistenza dei requisiti fisici e psichici, ma nulla ha a che vedere con il concreto comportamento del conducente. E comunque, se pure sussistesse un dubbio, la clausola predisposta dalla società di assicurazione dovrebbe essere interpretata contra stipulatorem (art. 1370 c.c.)

  1. il ricorso pertanto è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del ….

A quali conclusioni arrivare dopo questo esempio?  A noi il compito di dare informazioni a Voi quello di dare giudizi …

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