L’IVASS ha posto in pubblica consultazione le modifiche riguardanti la disciplina degli obblighi di informativa in corso di contratto relativi ai prodotti di assicurazione sulla vita previsti dagli articoli 12 e 26 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 in materia di informazione e pubblicità dei prodotti assicurativi.

L’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 dispone che, relativamente ai contratti a prestazioni rivalutabili, le imprese di assicurazione sono tenute a pubblicare annualmente, sia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale sia sul proprio sito internet, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, i prospetti annuale e semestrale della composizione della gestione separata.

Si intende razionalizzare il descritto regime, anche alla luce di un contenimento delle spese a carico della gestione separata collegata al contratto a prestazioni rivalutabili attraverso: i) l’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani, ii) il mantenimento dell’obbligo di pubblicazione sul sito internet e iii) al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti non familiari con le tecnologie informatiche, la messa a disposizione dei documenti in questione per il pubblico nella sede della società assicurativa e nelle sedi di vendita.

In considerazione della definizione di contratto a prestazioni rivalutabili di cui all’art. 2 del Regolamento e del rinvio operato dall’art. 25, la nuova disciplina si applica sia ai contratti di ramo I che alle operazioni di capitalizzazione di ramo V di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni.

L’articolo 26 è oggetto di modifiche analoghe, circa gli obblighi di pubblicazione del valore della quota dei contratti unit linked e del valore di riscatto dei contratti index linked.

In particolare, il comma 1 dell’art. 26 del Regolamento, relativo ai contratti unit linked, prevede l’obbligo delle imprese di pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni del contratto, con la relativa data di valorizzazione. Il predetto obbligo di pubblicazione sui quotidiani è sostituito dalla messa a disposizione per il pubblico delle informazioni presso la sede della società assicurativa e nelle sedi di vendita con l’utilizzo di supporti alternativi per la clientela.

La disciplina degli obblighi di pubblicazione relative ai contratti index linked è dettata dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 26. Il contenuto delle informazioni da pubblicare varia a seconda se il contratto sia stato emesso prima o dopo il 1° novembre 2009, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009 che hanno profondamente innovato la struttura di tale tipologia di polizza.

L’intervento di modifica prefigurato è il medesimo previsto per i contratti unit linked e si applica a tutti i contratti index linked indipendentemente dalla data di emissione.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di aggiornamento della regolamentazione dell’Istituto previste dall’art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ai sensi del quale le Autorità di Vigilanza sul settore finanziario sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

In particolare, le modifiche tengono conto dell’ampia diffusione degli strumenti informatici presso il pubblico dei consumatori e degli utenti dei servizi assicurativi e della sempre più crescente affermazione del ruolo e dell’importanza che riveste il canale informativo rappresentato dai siti internet.

Al fine di soddisfare le necessità informative anche degli utenti che non hanno ancora acquisito sufficiente familiarità con gli strumenti informatici e con l’uso di internet, di pari passo con l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui quotidiani, sono introdotte nuove modalità obbligatorie di divulgazione delle informazioni al pubblico.

Valutazione d’impatto

Poiché i costi di pubblicazione sui quotidiani rientrano tra i caricamenti della tariffa per far fronte alle spese di amministrazione e gestione dei contratti che gravano sui contraenti/assicurati, l’eliminazione del suddetto obbligo si traduce altresì in un beneficio per l’assicurato/risparmiatore, mediante il riconoscimento di un maggiore rendimento della gestione.

L’intervento risponde inoltre ad esigenze di snellezza e semplicità degli adempimenti e degli oneri informativi posti a carico delle imprese e non reca pregiudizio alle necessità informative dei consumatori.

La nuova disciplina è infatti idonea ad assolvere allo scopo di rendere facilmente disponibili le informazioni a tutte le parti direttamente interessate all’esecuzione del contratto (contraente/assicurato/beneficiario) ed anche ai terzi, che per soddisfare varie esigenze (es. di comparazione o valutazione), possono comunque avere interesse ad acquisirle, ivi compresi coloro che non hanno ancora sufficiente familiarità con l’uso degli strumenti informatici.

L’intervento persegue inoltre l’obiettivo di armonizzazione delle discipline nei settori assicurativo e finanziario, posto che la regolamentazione di Banca d’Italia relativa ai fondi comuni di investimento non impone una obbligatoria pubblicazione sui quotidiani, ma riserva alle Società di Gestione del Risparmio la facoltà di individuare, indicandole nel regolamento di gestione dell’OICR, le varie fonti dalle quali è possibile rilevare il valore della quota (quotidiani, sito internet della SGR, ecc,..).

Nella tabella allegata al presente documento sono riportate, con separata evidenza, le disposizioni attuali degli articoli 12 e 26 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e le modifiche ed integrazioni che ad essi si intendono apportare.

Gli obblighi informativi relativi ai contratti unit e index linked, riferendosi a prodotti a contenuto finanziario assicurativo, sono anche disciplinati dalla regolamentazione CONSOB contenuta nell’art. 34 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione e scambio di informazioni reciproci tra autorità di vigilanza, previsti ai sensi degli artt. 10, comma 4, del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 4, comma 1, del TUF, l’IVASS ha già avviato i contatti con CONSOB per uniformare la disciplina degli obblighi pubblicitari relativi ai prodotti linked, secondo le competenze e le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 24 maggio al seguente indirizzo di posta elettronica: modificheregolamento35@ivass.it utilizzando l’apposita tabella allegata.