Il giudizio instaurato dal danneggiato dal sinistro per ottenere il risarcimento del danno e quello di regresso instaurato dall’impresa designata nel caso di veicolo non assicurato nei confronti dei responsabili del sinistro, si fondano sullo stesso fatto illecito prodotto dalla circolazione del veicolo e sull’accertamento di responsabilità in ordine ad esso, e perciò se la sentenza esclude la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, c.c. perché è provato che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, come nella fattispecie, non può accogliere l’azione di regresso nei suoi confronti che si basa sulla presunzione della sua responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore; l’obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lett. a) e b) dell’art. 19 e perciò l’azione di regresso dell’assicuratore e quella di rivalsa dell’impresa designata sono correlate all’astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato.

L’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada a risarcire i danni derivanti da un sinistro cagionato da un veicolo rubato, non ha azione di rivalsa nei confronti del proprietario del mezzo se è provato che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Il fatto che il proprietario avesse parcheggiato l’auto, priva di copertura assicurativa, in una traversa privata e senza uscita, ma accessibile dalla strada pubblica è circostanza irrilevante.

Cassazione Civile, sez. VI, 28 agosto 2012 n. 14681