Clausole & clausole

il cliente accetta la proposta transattiva su infortunio,  ma poi peggiora e ci ripensa

ASSINEWS 262 – marzo 2015

In relazione agli infortuni occorsi in tale eventualità, nelle formulazioni normative dei prodotti sul mercato, si riscontrano spesso delle differenze, anche  sostanziali.  Dedicheremo questo articolo alla descrizione del contesto e al confronto tra alcune normative di polizza. Nel prossimo numero parleremo dell’efficacia dell’atto  di quietanza liberatoria rilasciato dalla compagnia sulla liquidazione di un sinistro infortunio quando, ad esempio, all’infortunato sono subentrati danni  postumi successivamente alla sottoscrizione della  quietanza stessa.

Si tratta ancora una volta di un argomento che, a nostro avviso, riscuote un certo interesse e su cui si presta una certa attenzione.
Normalmente queste considerazioni si fanno in analogia  all’uso di stupefacenti e sostanze psicotrope, ma in questo articolo abbiamo preferito concentrarci sulla assunzione di alcolici per due motivi.
Il primo è legato alla volontà di associare al tema assicurativo  qualche informazione sull’abuso di alcol. Si tratta dei para- metri riferiti al superamento dei limiti consentiti dalla legge  e delle soglie di sopportazione / tempi di “smaltimento” dell’alcol con la distinzione tra uomini e donne.
Il secondo, perché abbraccia una maggiore platea di possibili soggetti coinvolti (moralmente più accettato e legalmente non limitato anche rispetto al solo possesso).
D’altronde, chi non apprezza un buon bicchiere di vino a tavola alzi la mano … se poi si tratta del vino nostrum meglio ancora …
Con questo, non si vuole significare che intendiamo “bollare” gli italiani come una popolazione di “alcolisti”. In realtà, se guardiamo ad altri paesi (e non solo europei),  c’è chi ci supera di misura in tema  di consumo di alcol: il valore  annuo di consumo pro capite italiano (circa 7 litri) è tra i più bassi d’Europa (circa 10,5 litri).

Quello che qui si vuole significare è ben altro.
In particolare, l’attenzione del  legislatore sul comportamento  senza dubbio sanzionabile della guida in stato di ebrezza, ed il comportamento delle Imprese di assicurazioni di fronte all’ipotesi di un infortunio occorso in tale eventualità.

Fino a poco tempo fa non esistevano statistiche ufficiali dell’ANIA sugli incidenti alcol correlati. La Commissione europea stima che un incidente su quattro (il 25%) è da attribuire all’alcol, ma si tratta di ipotesi molto conservative se consideriamo che in Italia l’Istituto Superiore di Sanità ipotizza una percentuale che va dal 30 al 35%.

Ma quello che più colpisce, tornando a riflettere sul nostro comportamento è che, secondo un recente studio promosso da ACI-CENSIS sul consumo di alcol e comportamenti alla guida, il 14% circa dei guidatori non si priva affatto di  consumare alcolici prima di mettersi alla guida  della propria autovettura.
Di questi, un 8% circa ritiene addirittura che l’alcol non sia un problema per la guida perché in grado di reggere il suo effetto.

Ed è questo il motivo per cui l’ANIA ha messo in atto, in collaborazione con IPSOS, un’indagine demoscopica su questo argomento.
Nel rendiconto 2013-2014 i primi risultati (il dato più sconvolgente riguarda i giovanissimi: il 26% di persone tra i 14 e 17 anni ha ammesso di aver avuto un incidente stradale a causa dell’alcol alla guida dei loro ciclomotori), ma quello su cui ci vorremmo soffermare è ben altro.

Riportiamo qualche curiosità che forse esula dalla specificità dell’articolo ma che risulta sempre utile da sapere.
In genere ci domandiamo quanto si può bere prima di raggiungere e superare i valori indicati dalla legge e prima di risentire effetti negativi. La risposta non è semplice, perché tutto dipende dal meccanismo di diffusione dell’alcol (dallo stomaco al sangue e quindi ai liquidi cellulari del cervello), dal contenuto di alcol delle bevande, dal modo in cui l’alcol viene bevuto, dal  sesso e dall’età del soggetto, dalla sua abitudine  a bere alcolici. Prendendiamo come parametri un uomo e una donna di circa 70kg:
– l’uomo bevendo ¼ di vino a 12° raggiunge  un’alcolemia di 0,5g/l e una donna 0,6 g/l.
– l’uomo bevendo ½ l di birra a 7° raggiunge un’alcolemia di 0,6g/l e una donna di 0,65g/l
– l’uomo bevendo 100 cc di superalcolico a 40° raggiunge un’alcolemia di 0,6g/l l e una donna di 0, 7g/l.

Torniamo sul nostro focus

La nostra attenzione deve essere rivolta alle conseguenze di questi comportamenti. Queste ci provengono essenzialmente dal codice della strada, es.:
– il limite alcolemico minimo consentito dalla legge è di 0,5 g/l (rapportato a quanto esposto  qui sopra, fa capire quanto basta poco)
– se trovati alla guida in stato di ebrezza e in base al livello di alcool che viene riscontrato,  oltre ad una sanzione pecuniaria si rischia la  perdita fino a 10 punti della patente, la sua sospensione e persino l’arresto anche senza aver causato alcun incidente.
Bruscolini se pensiamo alle possibili conseguenze di un incidente stradale grave.
Si pensi ad esempio al reato di omicidio colposo, poi però le attenuanti e le lungaggini della Giustizia Italiana fanno il resto.
Proprio per questi motivi, ANIA stessa invita ad una riflessione auspicando pene più severe per coloro che provocano incidenti con conseguenze gravi sotto l’effetto dell’alcol.

Ecco le proposte.

Tanto per cominciare chi si mette alla guida ubriaco deve assumersene le responsabilità. Si introduce una “rivoluzione” culturale: il comportamento del soggetto universalmente riconosciuto come umanamente e socialmente intollerabile … impresa niente affatto semplice. L’altro aspetto sul quale si vorrebbe convergere, riguarda una diversa concezione della sanzione. Oggi, mettere in atto un comportamento di guida oggettivamente pericoloso è considerato un’imprudenza, un atto di negligenza o un’imperizia nell’osservanza delle leggi (art. 43 c.p.), ma con la possibilità di ricorrere ad attenuanti e  sconti di pena si vanificano in modo sostanziale  la misura e la severità della condanna.
Diversamente, se fosse prevista l’ipotesi del “dolo eventuale” (ricordate? si produce quando l’agente ha previsto la possibilità del verificarsi dell’evento e ha accettato il rischio di sua verificazione) in presenza di morti o feriti gravi, questo costituirebbe un maggiore deterrente.
La proposta di ANIA si sostanzia anche nell’introduzione dell’omicidio stradale con conseguente aumento della durata delle misure  detentive, e l’impossibilità di ricorrere a patteggiamenti o riduzioni di pena, escludendo anche  misure cautelari in caso di arresto in flagranza.

 Il caso

Cominciamo a dire che NON tratteremo un caso riferito ad una polizza infortuni del guidatore.
Si tratta sì di un sinistro stradale dove però l’assicurato era in possesso di polizza infortuni. Questo, subisce infortunio con fratture artico- lari. Viene sottoposto ad operazione chirurgica e gli vengono applicate protesi metalliche. Si sottopone alla visita medico-legale e gli viene riconosciuta una IP con conseguente valutazione economica dell’invalidità.
La perizia del medico di parte porta ad avanzare  ulteriore richiesta per danni non patrimoniali (esistenziali).
La compagnia procede con una nuova proposta  economica che viene accolta dall’infortunato.
Dopo pochi mesi al nostro assicurato subentrano difficoltà motorie di grado elevato e torna a  bussare la porta alla compagnia di assicurazione. Lo visita il chirurgo che lo ha operato deducendo la presenza di traumi legati a comportamenti  non adeguati rispetto allo stato in cui versava (ad es. cose tipo mancati appuntamenti alle  visite riabilitative o rientro precoce al lavoro) e non perché l’operazione non fosse andata bene.  Lo dovrebbe nuovamente operare ma questa volta a sue spese.
L’assicurato procede con la richiesta di rimborso delle spese di intervento ma la compagnia respinge la domanda.
Le motivazioni, come ovvio, sono le seguenti: in  virtù della sottoscrizione dell’atto di quietanza per accettazione e totale definizione del danno,  non è possibile accogliere alcuna ulteriore richiesta di indennizzo riferita allo stesso evento. Come si è chiuso il sinistro (in via di definizio- ne) non è tra le nostre informazioni ma si può azzardare qualche considerazione.
Prima però, vediamo cosa prevedono alcune clausole di polizza.

 testo clausola compagnia A 

Art. – Oggetto dell’assicurazione L’assicurato vale per gli infortuni…
Omissis
Sono compresi in garanzia anche:
– gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza
che non siano causati da stu pefacenti, allucinogeni od alcolici.

Omissis

Art. xx – Esclusioni
Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui  all’Art. xx che precede, sono esclusi dall’assicu- razione gli infortuni:
…”
Omissis
causati da ubriachezza
accertata;
Omissis

testo clausola compagnia B

Art. Oggetto dell’assicurazione
L’Assicuratore, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. xx, riconosce all’Assicurato le seguenti coperture:
– “Indennità da infortunio”, ossia una copertura  per le Lesioni derivanti da Infortunio;
– “Invalidità permanente da infortunio”, ossia una copertura per l’IP derivante da Infortunio;

Omissis

Art. – Esclusioni Le coperture sono escluse nei seguenti casi:

– infortuni e malattie
conseguenti ad alcolismo acuto o cronico, uso di stupefacenti  o di medicinali in dosi non prescritte dal  medico, sieropositività HIV, ovvero alle altre  patologie ad essa collegate;

Omissis

Si tratta di una polizza cumulativa e non ci sono altri riferimenti normativi sul tema.

testo clausola compagnia C

Art. Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisce nell’esercizio delle attività  dichiarate…(morte e IP);
Sono compresi in garanzia:
-…
gli infortuni derivanti da abuso di alcolici;

Omissis
Art. Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni occorsi:
– da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;

Si tratta anche in questo caso di una polizza  cumulativa.
Non ci sono ulteriori aspetti legati all’argomento da segnalare.

Commenti e conclusioni

Nel prossimo articolo proseguiremo nell’esame del caso assicurativo.
Seguiremo il percorso dell’infortunato conseguente alla firma dell’atto di quietanza su  pagamento della compagnia di assicurazione e trarremo qualche conclusione.
Contributi:
“… la quietanza non determina il costituirsi di una situazione definitiva; tuttavia non può escludersi che la quietanza attesti una più ampia convenzione liberatoria …”.
L’appello
“la quietanza è un atto unilaterale che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal  debitore e non ha efficacia negoziale, perché  concretandosi nella mera espressione del con- vincimento di essere stato soddisfatto di ogni  spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva (Cass. 12/03/64 n. 531)”.
Queste le anticipazioni.